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Modifica della disciplina IPT ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 174 del 10.10.2012
Il giorno 11 OTTOBRE 2012 è entrato in vigore il D.L. N. 174 del 10.10.12, che all’art. 9 ha previsto quanto segue:
L’IPT DEVE ESSERE VERSATA ALLA PROVINCIA DI RESIDENZA DEL SOGGETTO A FAVORE DELLA FORMALITA’ (acquirente o beneficiario) e non più a quella di residenza dell’intestatario al PRA ;
qualora il SOGGETTO A FAVORE sia una PERSONA GIURIDICA, L’IPT deve essere sempre versata alla PROVINCIA DELLA SEDE LEGALE e non più della sede secondaria.
Le disposizioni riguardano le FORMALITA’ PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA DALL’11/10/2012, indipendentemente dalla data dell’atto o del rilascio della carta di circolazione.
Invitiamo l’utenza a contattare l’Ufficio nel caso di dubbi e/o informazioni ulteriori.