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Provincia di Asti Regione Piemonte

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Radiazioni per esportazione - avviso all’utenza.

Si comunica che l’art. 29,comma 2 bis della Legge n. 120 dell’11/9/2020 che ha convertito con modifiche il DL n.76 del 16/7/2020 (cosiddetto DL Semplificazione) ha modificato l’art. 103, comma 1, del Codice della Strada che disciplina la radiazione dei veicoli per definitiva esportazione all’estero.

Il nuovo testo del sopra richiamato articolo prevede che " la cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l ’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’art. 80 comma 7".

Pertanto, fermo restando l’obbligo, per l’intestatario/avente titolo, di radiare il veicolo prima di procedere all’esportazione all’estero, viene meno il requisito previsto nella precedente formulazione dell’art. 103 che richiedeva, come condizione per la radiazione del veicolo, di avere effettuato la revisione in data non anteriore a 6 mesi dalla data di richiesta della cancellazione , essendo ora sufficiente che, al momento della suddetta richiesta, il veicolo abbia la revisione in corso di validità.