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Provincia di Brescia Regione Lombardia

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FERMO AMMINISTRATIVO

CANCELLAZIONE al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca EMESSI DAL 1° gennaio 2020

Con l’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 98/2017, i provvedimenti di revoca del fermo amministrativo, emessi a partire dal 1° gennaio 2020, sono notificati in via telematica dal Concessionario della Riscossione al Sistema Informativo del PRA.

Pertanto non è più necessario che il contribuente, dopo aver pagato quanto dovuto, si rechi presso lo sportello del PRA per cancellare il fermo amministrativo in quanto provvederà d’ufficio l’Agente/concessionario della riscossione.

Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi in data ANTERIORE AL 1° gennaio 2020

Per i provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 rimangono in vigore le disposizioni previste dalla vecchia normativa.

In questo caso occorre presentare la richiesta di cancellazione a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) presentando:

- certificato di proprietà cartaceo (CDP) qualora il certificato non sia già in regime digitale
- il provvedimento di revoca (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) in originale, contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;nel caso in cui il provvedimento sia stato rilasciato con firma automatizzata del funzionario del Comune o di altra Pubblica Amministrazione (ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) e trasmesso via PEC o e-mail all’interessato, quest’ultimo potrà stamparlo per la successiva presentazione al PRA.

SOSPENSIONE del fermo amministrativo

NOVITA ’ SOSPENSIONE FERMO AMMINISTRATIVO DAL 12 OTTOBRE 2020

Dal 12 Ottobre le annotazioni del provvedimento di sospensione del Fermo Amministrativo emesse dai concessionari della riscossione dal 1 Gennaio 2020 non dovranno più essere richieste agli Uffici PRA a cura della parte, ma dovranno essere comunicate d’ufficio, esclusivamente per via telematica, al sistema PRA dai Concessionari della riscossione. Per quanto riguarda i provvedimenti di sospensione emessi in autotutela saranno annotati dai concessionari indipendentemente dalla data.

Fermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattoriale

verificato 11/08/2022