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IPT: le patologie di handicap che hanno diritto all’agevolazione

Le patologie di handicap agevolabili per "l’esenzione totale" dell’IPT


Si considerano soggetti con handicap/invalidità coloro che ne hanno ottenuto il riconoscimento da una Commissione medica pubblica, anche per differenti cause (per lavoro, di guerra, etc.).


Attualmente le patologie che comportano disabilità ammesse alle agevolazioni fiscali sono:


1. Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8, comma 1 della L. 449/1997 e art. 3 del D.M. 435/1998).

Il disabile che è stato riconosciuto portatore di handicap o invalido con capacità motorie permanenti ridotte o impedite, e non risulta contemporaneamente “affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione”, ha diritto alle agevolazioni limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria.

Solamente per questa tipologia di handicap il cambio automatico o l’adattamento tecnico del veicolo costituiscono condizione inderogabile che deve risultare dalla Carta di Circolazione.

Gli adattamenti per la guida devono anche essere prescritti in sede di visita dalle Commissioni Mediche Locali (art. 119 del nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida.

Gli adattamenti, che devono essere effettuati prima dell’acquisto del veicolo, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida che la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

L’adattamento è sempre necessario, anche nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona diversa dal disabile.


2. Limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della L. 388/2000).


Il disabile affetto da una grave e permanente limitazione della deambulazione o pluriamputazioni deve essere riconosciuto portatore di handicap o invalido in situazione di gravità certificata con verbale di una Commissione medica pubblica.

Non è richiesto l’adattamento tecnico del veicolo.


3. Handicap psichico o mentale (art. 30, comma 7, della L. 388/2000).


Il disabile affetto da disturbi mentali o psichici deve essere riconosciuto portatore di handicap o invalido in situazione di gravità, certificata con verbale di una Commissione medica pubblica, e deve essere titolare dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988). Non è sufficiente la sola indennità di frequenza.

Non è richiesto l’adattamento tecnico del veicolo.


La patologia di handicap agevolabile per la "riduzione al 5%" dell’IPT per la provincia di Catania.


4. Cecità o sordità (art. 1, comma 2, della L. 68/1999 e dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 72 del 30.07.2001)


Hanno diritto alle agevolazioni:

  • Il disabile non vedente, con cecità assoluta o ipovedente con un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (ciechi assoluti - ciechi parziali - ipovedenti gravi).
  • Il disabile sordo, con sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (sordità congenita - sordità acquisita).

Non è richiesto l’adattamento tecnico del veicolo.




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