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Provincia di Catanzaro regione Calabria

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Sul mio veicolo è iscritto un fermo amministrativo. Dopo aver rateizzato il debito, como posso fare per richiedere l’annotazione al PRA della sospensione del fermo?

Dal 12 ottobre 2020 i provvedimenti di sospensione emessi a partire dal 1° gennaio 2020 vengono annotati al PRA in via telematica dal Concessionario/Agente della Riscossione, senza pagamento dell’imposta di bollo a carico della parte.

L’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (n. 56 - 813/2020) proposto da ACI, ha, infatti, chiarito che anche l’annotazione della sospensione del fermo amministrativo rientra nel campo di applicazione dell’art. 2, comma 7, del D. Lgs. n. 98/17 e, quindi deve essere effettuata d’ufficio dai Concessionari/Agenti della riscossione.

Pertanto il cittadino non dovrà più chiedere al PRA (tramite posta elettronica o pec) l’annotazione della sospensione del fermo amministrativo.

Per l’annotazione al PRA dei provvedimenti di sospensione del fermo, emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 (tranne i casi in cui l’Agente/Concessionario della Riscossione ha stabilito espressamente nel provvedimento un termine massimo per effettuare l’annotazione al PRA della sospensione e tale termine risulti ormai scaduto) l’annotazione deve, invece, essere richiesta al PRA a cura della parte solo tramite mail o pec.

Per l’annotazione della sospensione del fermo è previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta.

Non è richiesta la presentazione del CdP/CDPD e non viene emesso un nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) aggiornato.