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Bollo Regione ABRUZZO.........riduzioni ed esenzioni
Esenzioni per particolari categorie di veicoli.
Ai sensi dell’art. 63 della legge 342 del 21/11/2000 sono esentate dal pagamento del bollo i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
L’esenzione è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni, purché in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano), o dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Se questi veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti ad una tassa di circolazione forfetaria annua di Euro 28,40 per gli autoveicoli e Euro 11,36 per i motoveicoli.