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FAQ

FAQ - Domande più Frequenti .

D. In caso di vendita ex art. 2688 c.c. chi deve sottoscrivere la delega all’utilizzo del CDPD per la presentazione della formalità?

R. La delega all’utilizzo del CDPD deve essere sottoscritta dall’intestatario oppure dall’avente titolo. Nel caso in cui il titolo sia rappresentato da un atto di vendita ex art. 2688 c.c. (quindi sottoscritto da soggetto non intestatario al PRA) deve essere allegato in originale anche il precedente titolo non trascritto con sottoscrizione autenticata dell’ultimo intestatario al PRA oppure la delega sottoscritta dall’ultimo intestatario al PRA. Nel caso in cui l’atto di vendita ex art. 2688 c.c. venga sottoscritto dall’erede dell’intestatario al PRA, in luogo del titolo può essere allegata la dichiarazione sostitutiva della qualità di erede oltre alla delega degli eventuali coeredi.


D. Si richiede se una persona in qualità di "chiamato all’eredita" possa richiedere visura nominativa sui beni del de cuius.

R. Tenuto conto delle potestà che la norma (art. 460 c.c.) conferisce al “chiamato all’eredità prima dell’accettazione” si esprime l’avviso che questi sia legittimato a richiedere la visura nominativa sui beni del de cuius. Ovviamente l’Ufficio dovrà accertare la qualità di “chiamato all’eredità” del richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione.


D. Nel caso in cui la vendita e la costituzione di ipoteca su un veicolo siano contenute in un unico atto è necessario trascrivere entrambi i negozi giuridici, oppure è possibile registrare la vendita e in un momento successivo richiedere l’iscrizione dell’ipoteca (con eventuale ratifica qualora sia trascorso un anno dalla data dell’atto) ?

R. L’iscrizione dell’ipoteca è una formalità che deve essere sempre legata a una richiesta della parte anche se si tratta di ipoteca legale. Pertanto è possibile che l’ipoteca possa essere iscritta in un momento successivo nel rispetto del termine di un anno previsto dalla legge speciale del PRA. In questo caso la tardività si calcolerà dalla data dell’atto se trattasi di veicolo già iscritto al PRA o dalla data di rilascio della carta di circolazione se trattasi di prima iscrizione.


D. In caso di annotazione al PRA del provvedimento di sospensione del fermo amministrativo è possibile radiare il veicolo per demolizione o per esportazione ?

R. La sospensione del fermo amministrativo consente al contribuente l’utilizzo del veicolo, ma fino a quando il fermo risulta ancora iscritto al PRA valgono le consuete regole in materia di divieto di radiazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo.


D. Quale è la differenza tra una visura nominativa allo stato attuale e una visura nominativa storica?

R. Nella visura nominativa allo stato attuale sono inclusi tutti i veicoli intestati ad un determinato soggetto (persona fisica o giuridica) alla data della consultazione. Nella visura nominativa storica sono compresi tutti i veicoli intestati nel tempo o in un determinato periodo ad un soggetto (persona fisica o persona giuridica), indipendentemente dall’ultima posizione del veicolo in archivio.


D. In base alle nuove disposizioni previste in materia di pignoramento dei veicoli ( art. 521 bis c.p.c.) come si cancella il pignoramento annotato al PRA ?

R. L’art. 164 ter cpc prevede che la cancellazione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara , nelle forme richieste dalla legge che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito delle nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito. Pertanto per la richiesta di cancellazione al PRA del pignoramento deve essere allegato il provvedimento del giudice o , in alternativa, la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento redatta nella forma della scrittura privata autenticata da notaio.


D. BOLLONET- quali sono i costi del servizio?

R. Il costo del servizio è di euro 0,75 (per pagamenti superiori ai 30,00 euro, altrimenti non viene applicato alcun costo); tale cifra  è dovuta alle commissioni applicate dai circuiti di pagamento interbancari.


D. E’ possibile effettuare una visura tramite telaio o targa parziale?

R. Le consultazioni su targa parziale o telaio sono riservate agli organi che agiscono in qualità di Polizia Giudiziaria. Per quanto riguarda i privati la normativa PRA non prevede il rilascio di visure su telaio o targa parziale.  In casi del tutto eccezionali e adeguatamente motivati, possono essere effettuate visure su telaio.


D. In caso di smarrimento da parte dell’interessato del supporto cartaceo del CDPD, è obbligatorio presentare una denuncia di smarrimento ?

R. Se è stato emesso un Certificato di Proprietà digitale ed il relativo supporto cartaceo (per redigere un atto di vendita o presentare una formalità successiva) è stato smarrito dall’interessato, si ritiene sufficiente acquisire una dichiarazione sostitutiva di smarrimento e procedere quindi ad una successiva ristampa da GAD di tale supporto cartaceo. La denuncia è necessaria solo in caso di smarrimento di un Certificato di Proprietà cartaceo (ex art. 13 D.M. n. 514/1992).


D. Il cittadino straniero che ha smarrito il permesso di soggiorno può intestarsi il veicolo allegando alla formalità la denuncia di smarrimento?

R. La sola  denuncia di smarrimento non è documento sufficiente ai fini dell’intestazione del veicolo. E’ necessario allegare alla denuncia anche la ricevuta di richiesta di rilascio di nuovo permesso  di soggiorno.


D. E’ possibile concedere l’esenzione IPT ed emolumenti in presenza di un verbale della commissione medica di accertamento dell’handicap con “rivedibilità scaduta ?

R. In presenza di una clausola di “rivedibilità” scaduta, se non è stato ancora effettuata la relativa visita di revisione, non possono comunque essere concesse le agevolazioni previste per i disabili.


D. E’ possibile applicare l’esenzione IPT a favore di un disabile che abbia già usufruito di tale esenzione nel corso del precedente quadriennio?

R. Il limite del quadriennio non si applica all’IPT (salvo che la Provincia di riferimento abbia deciso si estendere anche all’IPT tale regola) ma solo alle agevolazioni in materia di IRPEF e IVA. Per le agevolazioni IPT, invece, valgono le seguenti regole: 1) l’agevolazione può essere riconosciuta per un solo veicolo e , quindi, il disabile può beneficiare nuovamente del beneficio per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal PRA; 2) in caso di cessione del veicolo, acquistato godendo dell’agevolazione, a terzi (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito) prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto , deve essere versata la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione stessa.


D. Quali sono i costi delle visure attuali e quali quelli delle visure nominative?

R. Il costo delle Visure Nominative Attuali, non soggetto ad IVA e pari all’emolumento dovuto per le visure su targa, è visualizzabile sul sito www.aci.it nella sezione “servizi/PRA per utenti professionali/visura nominativa”; la somma complessivamente dovuta viene versata direttamente presso l’Ufficio Territoriale ACI. Il costo delle Visure Nominative Storiche, parimenti visualizzabile nella medesima rubrica, è soggetto alla rivalutazione annuale sulla base dell’indice ISTAT e va versato sul conto corrente n. 25226002 intestato all’Automobile Club d’Italia. Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente e copia della ricevuta va allegata al modulo di richiesta di visura storica.


D. E’ possibile concedere l’esenzione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) su un veicolo cointestato a due soggetti entrambi con disabilità?

R. Si conferma il diritto all’esenzione IPT per un veicolo cointestato a due persone disabili entrambe con patologie che danno diritto al beneficio fiscale, sempre a condizione che nessuno dei due soggetti disabili risulti intestatario di altro veicolo su cui si sia già usufruito dell’esenzione.


D. Quali sono i soggetti che possono richiedere una visura nominativa allo stato attuale e nominativa storica? R. Privati (solo per i veicoli intestati a sé stessi) Avvocati e Curatori (fallimentari, testamentari) Investigatori privati Agenti e concessionari della Riscossione Autorità Giudiziaria (Tribunale, Procura della Repubblica, Corte dei Conti, etc) Consulente Tecnico d’Ufficio in sede civile o penale Organi di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato) Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (Agenzie fiscali, Prefettura, Questura ecc.) Enti pubblici


D: Se il veicolo radiato d’ufficio è storico può essere reiscritto?

R: Si. L’art.18 comma 1 della Legge 27/12/2002 n.289 consente la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici dei veicoli storici o d’epoca, previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50%, riferite all’ultimo triennio d’imposta precedente la reiscrizione. Il calcolo degli importi delle tasse arretrate va fatto sulla tassa di possesso. Il pagamento della tassa forfettaria, ossia della tassa di circolazione maggiorata del 50%, può essere accettato solo dietro disposizioni della Regione. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originali del veicolo. Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 18 è necessario essere in possesso delle targhe e che il veicolo sia iscritto ASI/FMI.


D: Per effettuare una radiazione per demolizione un cittadino extracomunitario oltre al documento di riconoscimento in corso di validità deve allegare anche il permesso di soggiorno? R: Ai fini della radiazione non è necessario dimostrare il diritto a soggiornare in Italia, visto che il veicolo viene sottratto definitivamente alla circolazione.


Radiazione per esportazione in un paese UE

La radiazione per esportazione deve essere richiesta dall’intestatario al PRA oppure dall’avente titolo.

Nuovi adempimenti a partire dal 1° gennaio 2020

Con l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 103 del Codice della strada, cambiano i requisiti per esportare definitivamente all’estero un veicolo e richiedere la cancellazione dal PRA e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli.

La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero dovrà essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione, a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo. In caso di veicoli usati e già sottoposti alla prima revisione prevista in base all’anno di immatricolazione (es. dopo i 4 anni dall’immatricolazione in caso di autovetture) la radiazione per esportazione può essere richiesta entro 6 mesi dall’ultima revisione regolare. Decorsi i 6 mesi dall’ultima revisione, occorre procedere ad una nuova revisione con esito positivo prima di poter radiare.

Veicoli immatricolati all’estero prima del 1° gennaio 2020

Se il veicolo è stato portato all’estero e immatricolato prima del 1° gennaio 2020, è possibile richiedere la radiazione per esportazione allegando la fotocopia della carta di circolazione estera. La radiazione non è condizionata all’effettuazione della revisione. Per i veicoli esportati ed immatricolati all’estero entro il 31/12/2019 è ancora ammessa la possibilità di rivolgersi agli uffici delle Ambasciate/Consolati italiani all’estero allegando la copia della carta di circolazione estera, secondo le indicazioni presenti sul sito www.aci.it.

Veicoli esportati prima del 01/01/2020 e non ancora immatricolati all’estero

Occorre portare la carta di circolazione, il certificato di proprietà, le targhe e idonea documentazione comprovante l’effettiva esportazione. La radiazione non è condizionata all’effettuazione della revisione.

Veicoli esportati prima del 01/01/2020 e immatricolati all’estero dopo il 01/01/2020 Occorre portare la fotocopia completa fronte e retro della carta di circolazione estera. La radiazione non è condizionata all’effettuazione della revisione.

Per radiare un veicolo occorre portare:

1. Targhe (anteriore e posteriore) oppure denuncia di smarrimento/furto/distruzione di una o entrambe le targhe resa alle autorità di polizia.

2. Carta di circolazione.

Il PRA restituisce al richiedente la carta di circolazione italiana annullata.

Non è possibile radiare per esportazione il veicolo se non si restituisce al PRA la carta di circolazione.

3. Certificato di proprietà oppure Foglio complementare

4. Documento di identità in corso di validità di chi ha esportato il veicolo e codice fiscale (intestatario o acquirente o erede).

Una volta radiato, il veicolo può circolare per raggiungere il Paese estero di destinazione richiedendo il Foglio di via e la Targa provvisoria previste dall’art. 99 del Codice della strada alla Motorizzazione civile o agli Sportelli Telematici dell’Automobilista presso le delegazioni ACI o le agenzie di pratiche automobilistiche.

QUANTO COSTA

- Con Certificato di Proprietà: Emolumenti e diritti PRA: € 13,50 + Imposta Bollo: € 32,00 + Diritti Motorizzazione Civile: € 10,20 + 1,78 spese postali (totale € 57,48)

- Con Modello NP-3C: Emolumenti e diritti PRA: € 13,50 + Imposta Bollo: € 48,00 + Diritti Motorizzazione Civile: € 10,20 + 1,78 spese postali (totale € 73,48).


D: Per l’iscrizione di pignoramento a seguito di crediti del lavoro sono dovuti gli emolumenti PRA? R: Nel caso di specie ricorre l’esenzione anche degli emolumenti purchè nella nota venga indicato il riferimento normativo per l’agevolazione richiesta (articolo 10 L. n. 533/1973).


D:Cosa occorre per cancellare un fermo amministrativo?

R:La cancellazione del fermo amministrativo con provvedimento di revoca emesso dall’01/01/2020 non deve più essere richiesta allo sportello del PRA a cura della parte interessata, ma deve essere comunicata telematicamente al PRA dal Concessionario alla Riscossione in esenzione da importi.


SOSPENSIONE FERMO AMMINISTRATIVO

A seguito della rateizzazione dell’importo dovuto all’Agenzia Entrate-Riscossione, viene rilasciato all’interessato una lettera di consenso alla sospensione del provvedimento di fermo. I provvedimenti di sospensione devono essere perentoriamente annotati al Pubblico Registro Automobilistico entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine per poter ottenere la sospensione sarà necessario un nuovo provvedimento di sospensione.

In caso di mancato pagamento delle rate residuali, l’Agenzia della riscossione provvede a revocare d’ufficio la sospensione del fermo.

Documenti necessari per l’annotazione:

1. Certificato di proprietà, oppure
- modello NP3C in presenza del Foglio complementare.

2. Lettera di sospensione del fermo

Quanto costa:

- Emolumenti e diritti PRA: esente

- Imposta di bollo: € 32 in presenza di Certificato di Proprietà o di Certificato di Proprietà Digitale oppure € 48 con modello NP3C se si è ancora in possesso del Foglio Complementare.


D: E’ possibile verificare se il mio certificato di proprietà è cartaceo o digitale?

R:Può verificarlo andando sul sito dell’aci sotto la voce Certificato di Proprietà digitale o cliccando sul seguente link https://iservizi.aci.it/verificatipocdp/ inserisca la targa ed il tipo di veicolo ed avrà l’informazione.


D: Cosa occorre per trascrivere un verbale di aggiudicazione all’asta?

R:A seguito dell’aggiudicazione di un veicolo all’asta viene rilasciato dall’Istituto Vendite Giudiziarie un verbale di vendita. Lo stesso deve essere presentato al PRA entro 60 giorni, in copia conforme e con marca da bollo da €16,00 ai fini della trascrizione. Se dal verbale risulta che il veicolo al momento della vendita era sprovvisto di Certificato di proprietà, sarà necessario presentare anche la formalità di duplicato del Certificato di proprietà, ed in questo specifico caso non è necessaria anche la denuncia di smarrimento dello stesso alle autorità competenti. Inoltre se nel verbale è specificato che il veicolo acquistato è libero da vincoli preesistenti, lo stesso titolo di aggiudicazione costituisce titolo valido per la cancellazione di eventuali gravami presenti sul mezzo . Per quanto riguarda gli importi, l’IPT va pagata in misura proporzionale, sono dovuti inoltre gli emolumenti PRA €27,00 e l’imposta di bollo € 48,00. Nel caso in cui sia necessario chiedere anche il duplicato del CdP aggiungere emolumenti €13,50. L’aggiornamento della carta di circolazione può essere richiesta contestualmente alla trascrizione del verbale di aggiudicazione, nel solo caso in cui non sia necessario presentare anche la formalità di duplicato del CdP, presentando il modello TT2119 compilato e pagando €29,76 per bollo ed emolumenti DTT.


D: Per la corretta gestione di una nuova formalità relativa a un veicolo per il quale risulta già emesso un CDPD, in quale caso lo STA deve obbligatoriamente utilizzare la procedura GAD ?

R: Il GAD costituisce il primo passo per la corretta gestione di formalità di parte relative a veicoli per i quali è stato già emesso il CDPD. La procedura, che consente di predisporre il "supporto cartaceo" per la presentazione della nuova formalità, va sempre utilizzata dallo STA per le formalità (la stragrande maggioranza) che prevedono la produzione al PRA del documento di proprietà e il successivo rilascio di un nuovo CDPD nonché per la “presa in carico” (funzione “VINCOLO”) del “supporto cartaceo” predisposto in precedenza da altro STA. Viceversa, il GAD non deve essere utilizzato per tutte le formalità d’ufficio (es: trasferimenti di residenza, variazione tecniche, rettifiche d’ufficio), per le formalità a tutela del venditore né per le formalità cd. "in odio alla parte" (es: Fermi amministrativi, sequestri, pignoramenti).


D: A fronte di una compravendita non andata poi a buon fine, avendo ricevuto il relativo incarico, lo STA ha già utilizzato il GAD e ha prodotto il "supporto cartaceo" del CDPD come nota e atto (su GAD non è più possibile effettuare l’ANNULLAMENTO in quanto tale funzione è ammessa solo in giornata). Il venditore ora, dato l’accaduto, richiede di avere un CDPD pulito, ossia non vuole ancora un "supporto cartaceo" recante tutti i dati di un soggetto acquirente che poi non è più risultato tale. Come è possibile esaudire la richiesta della parte (che, eventualmente, è disposta a pagare le somme dovute)?

R: Su richiesta della parte, che è tenuta a presentare una dichiarazione ad hoc al PRA, l’Ufficio periferico ACI può procedere effettuando una formalità codice 900, per il solo inserimento di un Testo Libero (es: Formalità effettuata, a fronte di compravendita non perfezionatasi, allo scopo di rigenerare il CDP Digitale), e una successiva formalità codice 88, con causale "R", di parte, con pagamento degli importi previsti a titolo di imposta di bollo ed emolumento ACI. La citata dichiarazione della parte dovrà essere inserita a fascicolo.

Si evidenzia comunque che tale opzione deve essere una libera scelta della parte che, in alternativa, può mantenere il CDPD già compilato e utilizzarlo come CDPD da allegare a nota libera in occasione di una successiva formalità (vedi anche FAQ SGP ID. 1237)


D: E’ stato prodotto un atto di vendita fuori dal supporto cartaceo cdpd. Per materializzare il cdpd da allegare alla pratica può farlo solo l’acquirente ?

R: Si, se l’atto di vendita contiene la firma autenticata dal venditore intestatario al PRA in favore dell’acquirente che richiede la trascrizione in suo favore .


D: E’possibile annotare un provvedimento giudiziario di sospensione di un pignoramento trascritto al PRA ?

R: Pur non essendo espressamente prevista l’annotazione al PRA della sospensione del pignoramento, è necessario tenere presente che la trascrizione di un pignoramento può comportare, in caso di controlli su strada, il ritiro del mezzo da parte delle Autorità di Polizia con consegna dello stesso all’IVG e che la sospensione dovrebbe invece impedire un eventuale ritiro del mezzo. Si ritiene, pertanto, ammissibile l’annotazione del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva con formalità cod. 75 ed idoneo testo libero.

Se la richiesta proviene dalla parte intestataria al PRA, in tal caso si procederà al ritiro del CdP cartaceo e al rilascio del nuovo CDPD. la richiesta deve essere presentata utilizzando il modello NP3.


D: Nel caso in cui il testo dell’autentica ecceda i caratteri previsti, la procedura GAD produce un allegato, come foglio di continuazione dell’atto predisposto sul supporto cartaceo del CdPD. Alcuni STA, anzichè produrre tale allegato mediante il GAD, predispongono autonomamente un foglio di continuazione che uniscono con timbro e firma al supporto materializzato del CDPD sul quale à predisposto il titolo di vendita. E’ corretta tale prassi?

R: Lo STA, in caso di predisposizione della nota/atto di vendita, deve utilizzare il GAD per l’inserimento dei dati dell’acquirente mentre non è obbligato a predisporre l’autentica mediante procedura GAD (quadro G), ma può utilizzare anche un proprio software gestionale. In questo caso, ovviamente, il GAD non produrrà l’allegato recante l’autentica ma, comunque, il titolo è idoneo e conforme a quanto previsto dall’art. 10 comma 2 DM n. 514/1992 se l’autentica predisposta su un foglio a parte viene legata al titolo redatto sul supporto cartaceo (prodotto dal GAD dal CDPD) tramite timbro e firma di congiunzione.


D: E’ corretto effettuare lo "svincolo" del CDPD, su richiesta della parte, anche se lo si vuole utilizzare solo come documento di proprietà, da allegare alla nota libera? (rif. FAQ n°12 esterna)

R: Occorre in via preliminare sottolineare che, dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà è solo Digitale e risiede negli Archivi PRA. Mediante il GAD viene predisposto unicamente il "supporto" (cartaceo o nativo digitale) per la richiesta di formalità successive di parte.

Pertanto, sebbene non vi siano vincoli procedurali, non si ritiene ammissibile effettuare, tramite il GAD, uno "svincolo" del CDPD qualora la parte dichiari di volerlo utilizzare esclusivamente come documento di proprietà da allegare alla formalità, in quanto tale richiesta implica che la parte non ha la necessità di utilizzare il CDPD né come nota nè come nota e atto.

Quindi, poiché la parte dovrà compilare necessariamente la nota libera e/o effettuare l’eventuale atto al di fuori del CDP, ha senso stampare detto cartaceo solo al momento della presentazione della formalità, semplicemente allo scopo di completare il fascicolo PRA della pratica (se il fascicolo stesso è cartaceo).


D: A seguito dell’introduzione del CDPD, i notai ed i comuni possono predisporre gli atti solo sul supporto cartaceo del CDPD prodotto dal GAD? (rif. FAQ n°2 esterna)

R: I notai ed i Comuni possono effettuare l’autentica delle firme su atti predisposti sul CdP cartaceo (per i veicoli a fronte dei quali non sia ancora stato emesso il CdPD) , su atti predisposti fuori dal CdP (o CDPD) o su atti predisposti sul "supporto cartaceo del CDPD". In attesa che vengano realizzate apposite funzionalità che consentano a notai e Comuni di predisporre direttamente il "supporto cartaceo", a fronte di atto di vendita da formare sul CDPD, la parte deve quindi fornire loro il supporto cartaceo del CDPD , precedentemente richiesto ad uno STA (che lo ha prodotto tramite utilizzo del GAD e opzione CDP-nota e atto).


D: L’accordo di separazione consensuale reso innanzi all’Ufficiale di Stato Civile può costituire titolo valido per il trasferimento di proprietà da un coniuge all’altro o per usufruire delle agevolazioni fiscali previste in caso di trasferimento di proprietà a seguito di separazione dei coniugi?

R: L’accordo di separazione consensuale reso innanzi all’Ufficiale di Stato Civile è previsto dall’art.12 del DL 132/2014, convertito nella Legge 162/2014. Detta norma prevede che tale modalità di cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere applicata solo se ricorrono determinate condizioni e prescrive che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Pertanto l’accordo di separazione consensuale redatto ai sensi della normativa citata non può legittimamente contenere l’assegnazione di veicoli, né può dare accesso alle agevolazioni fiscali previste per il trasferimento di proprietà di veicoli a fronte di scioglimento del matrimonio.


E’ obbligatoria la revisione in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione per Esportazione?

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la Legge 120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. La cancellazione e’ disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7


A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 fino a quando è stata prorogata la validità dei permessi di soggiorno?

I permessi di soggiorno in scadenza dal 31gennaio al 31 luglio 2020 sono validi fino al 31 agosto 2020 (art. 103 commi 2 e 2 quater DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020); fanno eccezione i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio che sono validi fino al 31 dicembre 2020 (art. 78 comma 3 sexies DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020).


In caso di veicolo intestato al de cuius, sul quale è stato iscritto un fermo, gli eredi per poter cancellare il fermo devono prima trascrivere l’accettazione dell’eredità?

In relazione a questa fattispecie occorre diversificare le varie ipotesi: 1.la cancellazione del fermo è contestuale alla radiazione per demolizione del veicolo: in questo caso, poiché la radiazione può essere presentata dall’avente titolo, non è necessario trascrivere l’accettazione dell’eredità. Se però gli eredi non hanno la disponibilità del CdP , in tal caso, poiché per effettuare la cancellazione del fermo è necessario allegare il CdP e come previsto dal DM n. 514/1992 il duplicato può essere richiesto solo dall’intestatario, gli eredi debbono trascrivere l’accettazione dell’eredità. 2.La cancellazione non è legata alla radiazione per demolizione del veicolo e se gli eredi chiedono la cancellazione del fermo è perché intendono utilizzarlo e ciò vale come accettazione tacita dell’erdità; in questo caso deve essere effettuata la trascrizione dell’accettazione dell’eredità per ottenere il rilascio del nuovo CdP a favore degli eredi.


La Relazione di Vendita rilasciata dall’IVG in caso di aste on line può; essere considerato titolo idoneo alla trascrizione?

La Relazione di Vendita può essere considerata come equiparabile al verbale di vendita all’asta, titolo idoneo per la trascrizione al PRA. Nel caso in cui l’atto sia redatto all’origine in forma digitale, allo sportello potrà essere presentato o copia conforme analogica di originale digitale. Qualora invece venga richiesta la trascrizione del documento originale formato digitalmente, in questo caso tale titolo dovrà essere trasmesso tramite pec al PRA e acquisito tramite protocollo informatico secondo le istruzioni fornite nella lett. circ. n. 2868 del 24/3/2015.


In caso esportazione dall’Italia verso la Repubblica di San Marino che tipo di documentazione può essere accettata ai fini della radiazione per esportazione dal PRA?

In considerazione dei vigenti accordi di cooperazione e unione doganale è possibile accettare la documentazione prevista per le esportazioni UE.


D. Con quali modalità deve essere rilasciato il nuovo DU nel caso in cui, a seguito di cancellazione di un vincolo o gravame, la parte desideri un nuovo Documento senza tali annotazioni?

R. A fronte di pratiche cod. C078XX e C063XX non è previsto il rilascio di un nuovo DU ma, rispettivamente, di un’attestazione e di una certificazione.

Pertanto, qualora la parte desideri un nuovo DU non riportante le annotazioni di cui è stata effettuata la cancellazione, dovrà richiedere un duplicato del Documento (DU), a pagamento, con una pratica codice C18803 (codice pratica, come noto, non disponibile allo STA PRA).


D. Le procedure DL98 prevedono la possibilità di presentare le pratiche allegando nel fascicolo digitale la denuncia di smarrimento del precedente CdP (o Foglio Complementare) o della precedente Carta di Circolazione/DU. In quale fase del processo va valorizzato il campo delle relative denunce?

R. I campi relativi alla denuncia di smarrimento dei documenti in parola vanno valorizzati in sede di inserimento della pratica, nelle maschere delle procedure STA.


D. Si può trascrivere un pignoramento su di un veicolo cointestato oltre che al debitore anche ad altro soggetto estraneo al debito?

R. L’art. 599 c.p.c. prevede che il pignoramento dei beni indivisi sia possibile anche nel caso in cui non tutti i comproprietari siano obbligati verso il creditore. In questi casi è necessario notificare un avviso di pignoramento, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari. Al riguardo l’art. 180 disp. att. c.p.c. prevede che tale avviso di pignoramento debba contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della relativa trascrizione. In caso di veicolo cointestato, quindi, il momento della trascrizione al PRA risulta essere antecedente rispetto all’avviso di pignoramento ai cointestatari previsto dall’art. 599 c.p.c. Tuttavia, ai fini della trascrizione al PRA è necessario tenere in considerazione anche quanto previsto dall’art. 12 del D.M. n. 514/92. Pertanto in caso di veicolo cointestato, ferma restando la necessità di produrre l’atto di pignoramento notificato al debitore ex art. 521 bis c.p.c. (o ex art. 492 c.p.c.), in mancanza del CdP dovrà essere prodotta anche una formale comunicazione ai cointestatari (ex art. 12 D.M. 514/1992) che può essere effettuata ad es. nelle forme della raccomandata a.r. Successivamente alla trascrizione al PRA il creditore pignorante potrà procedere a notificare l’avviso di pignoramento agli altri cointestatari ex art. 599 c.p.c. e art. 180 disp. att. c.p.c.


D. In caso di veicolo intestato al de cuius, sul quale è stato iscritto un fermo, gli eredi per poter cancellare il fermo devono prima trascrivere l’accettazione dell’eredità?

R. In relazione a questa fattispecie occorre diversificare le varie ipotesi:

1.la cancellazione del fermo è contestuale alla radiazione per demolizione del veicolo: in questo caso, poiché la radiazione può essere presentata dall’avente titolo, non è necessario trascrivere l’accettazione dell’eredità. Se però gli eredi non hanno la disponibilità del CdP , in tal caso, poiché per effettuare la cancellazione del fermo è necessario allegare il CdP e come previsto dal DM n. 514/1992 il duplicato può essere richiesto solo dall’intestatario, gli eredi debbono trascrivere l’accettazione dell’eredità.

2.La cancellazione non è legata alla radiazione per demolizione del veicolo e se gli eredi chiedono la cancellazione del fermo è perché intendono utilizzarlo e ciò vale come accettazione tacita dell’erdità; in questo caso deve essere effettuata la trascrizione dell’accettazione dell’eredità per ottenere il rilascio del nuovo CdP a favore degli eredi.


D. Il commercio dei veicoli in modalità online è assimilabile – ai fini della concessione delle agevolazioni vigenti – al commercio di veicoli effettuato c/o sedi fisiche dell’Impresa?

R. Le Imprese che effettuano commercio online di veicoli risultano codificate al Registro Imprese della Camera di Commercio con il codice ATECO 47.91.10, che corrisponde al “commercio generico via internet”. Pertanto, le agevolazioni per “minivoltura” possono essere concesse (solo) se è espressamente precisato il “commercio dei veicoli” tra le varie attività indicate in chiaro sul Registro Imprese. Poiché le Imprese codificate con tale codice non sono ricomprese nelle forniture di Infocamere, allorché un Ufficio periferico ACI effettui una verifica con esito positivo su una di tali Imprese, procederà tempestivamente con la registrazione dei dati di quest’ultima sull’Archivio Concessionari, in modo tale da semplificare il lavoro degli altri Operatori PRA che dovessero esaminare successive formalità a favore del medesimo soggetto.


D. Qualora un soggetto risulti intestatario di un veicolo in seguito ad un c.d. “furto d’identità, può; richiedere l’annotazione di una perdita di possesso in base alla denuncia presentata alle autorità competenti ?

R. La vittima di un c.d. “furto di identità”, che risulti ancora intestataria al PRA del veicolo, può chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la relativa denuncia. La perdita di possesso, senza rilascio del CDP, dovrà essere annotata con causale FT e data della denuncia come data evento. La denuncia per “furto di identità” dovrà essere evidenziata con idoneo testo libero. Qualora in seguito al procedimento penale già instaurato (o altro eventuale procedimento civile) intervenga una specifica pronuncia dell’autorità giudiziaria che decida anche in merito all’intestazione del veicolo, si potrà procedere alle conseguenti trascrizioni/annotazioni


D. Quale documentazione occorre allegare a una formalità di rientro in possesso quando era stata annotata in precedenza una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

R. In una formalità di rientro in possesso successiva ad una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva coerente con la prima e nella quale si attesti il riacquisto del possesso del veicolo.


D. Quale funzione ha l’annotazione al PRA della domanda giudiziale?

R. La trascrizione della domanda giudiziale ha l’effetto di prenotazione del diritto a favore dell’attore . Se il giudice accoglie la domanda giudiziale proposta e riconosce con successivo provvedimento giudiziale l’esistenza del diritto rivendicato a favore della parte attrice, tale diritto prevarrà sulle trascrizioni e iscrizioni effettuate successivamente all’annotazione della domanda giudiziale. La formalità è soggetta al pagamento di bollo e emolumenti.


D. Può essere consentita la richiesta di visura nominativa allo stato attuale a soggetto possessore di sentenza del Giudice di Pace ove lo stesso viene accertato "creditore" di X?

R. La visura nominativa può essere legittimamente rilasciata al soggetto istante, anche in luogo dell’avvocato (davanti al Giudice di Pace e, infatti, ammessa la difesa personale), qualora la documentazione a supporto della richiesta certifichi l’esistenza di un interesse concreto e diretto, giuridicamente tutelato, all’ottenimento delle informazioni. Si ricorda, al riguardo, che tale possibilità è consentita anche alla luce dell’art. 155 quinquies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. con la differenza che in quel caso la documentazione a supporto è costituita dalla autorizzazione del Tribunale ex art. 492 bis del c.p.c. all’accesso alla banca dati con erogazione del servizio a titolo gratuito, mentre nel caso in esame il servizio è reso a titolo oneroso.


D. In sede di reiscrizione al PRA (o trascrizione di un atto di vendita) di un veicolo storico, la parte può; chiedere di rimanere in possesso dell’originale del Foglio complementare che dovrà essere annullato dall’Ufficio. Nel caso in cui la formalità venga presentata da uno STA digitale è ammissibile l’annullamento direttamente da parte di quest’ultimo ?

R. Si, lo STA digitale può annullare direttamente l’originale del Foglio complementare da restituire alla parte


D. E’ possibile annotare, su richiesta delle Autorità procedenti, una sospensione di una radiazione d’ufficio ex art. 94 bis CdS ?

R. La sospensione della radiazione d’ufficio ex art. 94 bis CdS, su richiesta delle Autorità competenti, può essere effettuata procedendo con un annullamento della radiazione d’ufficio (cod. 902) e contestuale annotazione d’ufficio di una formalità cod.75, con idoneo testo libero per dare evidenza dell’avvenuta sospensione della procedura di radiazione ex art. 94 bis CdS. In questo modo eventuali terzi acquirenti del veicolo potranno sapere che è in corso una procedura di radiazione d’ufficio al momento sospesa.


D. Con quale codice formalità deve essere annotata al PRA la sentenza/ordinanza dell’Autorità giudiziaria che, in seguito ad azione revocatoria promossa dal creditore, dichiara l’inefficacia dell’atto di compravendita nei soli confronti dei creditori ?

R. L’accoglimento dell’azione revocatoria non produce un effetto restitutorio del bene, ma rende inefficace nei confronti del creditore l’atto impugnato. Il creditore potrà quindi promuovere sul bene oggetto di revocatoria azioni sia esecutive che conservative. La sentenza/ordinanza di accoglimento dell’azione revocatoria potrà essere trascritta al PRA con formalità cod. 70 e l’inserimento di idoneo testo libero.


D. Il verbale di vendita all’asta dell’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) può essere considerato titolo direttamente trascrivibile al PRA oppure è obbligatorio acquisire la copia conforme del verbale rilasciata dalla cancelleria del Tribunale ?

R. Come precisato con casistica n. 228/1992 e confermato da Parere dell’Avvocatura ACI, il verbale di vendita all’asta dell’IVG è titolo idoneo alla trascrizione al PRA e quindi direttamente trascrivibile.


D. Costituisce titolo idoneo alla trascrizione Il verbale di negoziazione assistita stipulato del procedimento di separazione tra coniugi?

R. L’art. 6 del DL giustizia ( Dl n. 132/2014 convertito nella L. n. 162/2014) prevede una particolare fattispecie di negoziazione per i procedimenti di separazione tra coniugi , nell’ambito della più generale disciplina dell’istituto della negoziazione assistita. La disciplina prevede che, mediante la negoziazione assistita, i coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale ai fini della separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale accordo è stato ritenuto da recente Sentenza della Sezione II Civile della Corte di Cassazione n. 1202 del 21 gennaio 2020 idoneo per la trascrizione nel registri immobiliari solo se le sottoscrizioni sono autenticate dal notaio . Ne deriva che anche per quanto riguarda la trascrizione al PRA di tale accordo qualora abbia ad oggetto veicoli è richisto che tale accordo sia autenticato dal notaio, non essendo sufficiente per tali finalità la sola autentica degli avvocati.

Diversamente se le parti, invece di utilizzare lo strumento della negoziazione assistita (atto di natura extra giudiziale per il quale la legge richiede solo un nulla osta o una autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica) , hanno instaurato il processo di separazione davanti all’autorità giudiziaria, sarà direttamente trascrivibile, senza ulteriori formalità, il verbale di accordo con decreto di omologa del giudice.


D. Se in un procedimento giudiziario è previsto il gratuito patrocinio, in caso di richiesta di trascrizione di un verbale di pignoramento sono dovuti gli emolumenti e l’imposta di bollo ?

R. Si può far riferimento all’art. 131 del T.U. in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002). Per effetto dall’ammissione al gratuito patrocinio l’imposta di bollo rientra tra le spese “prenotate a debito”. Gli emolumenti ACI devono essere corrisposti. Si procederà, quindi, alla successiva segnalazione dell’imposta di bollo prenotata a debito secondo le disposizioni del Manuale sui provvedimenti giudiziari.


D. In caso di amministrazione straordinaria di un’impresa, con tre commissari straordinari nominati con decreto ministeriale, chi è autorizzato a firmare l’atto di vendita? I commissari devono agire in forma congiunta?

R. L’art. 38 del D.Lgs. 270/1999 stabilisce che in caso di amministrazione straordinaria "il Ministro dell’Industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest’ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi". L’atto di vendita può, quindi, essere sottoscritto congiuntamente da due commissari.


D. In caso di trascrizione di trasferimenti di proprietà di veicoli intestati a più consorzi che vengono unificati in un unico consorzio di bonifica disposto con legge regionale , si può applicare l’esenzione IPT?

R. L’applicazione dell’esenzione deve essere prevista da una norma di legge. Se la norma che ha previsto la trasformazione del consorzio non prevede l’esenzione per quanto riguarda il pagamento degli importi occorre fare riferimento alla norma generale che disciplina gli enti pubblici locali ovvero al TU sull’ordinamento degli enti pubblici locali. Dall’analisi delle norme presenti nel testo normativo citato, in particolare degli arrtt. 115 e 118 che prevedono esenzioni fiscali per le trasformazioni, non si ritiene possano farsi comprendere le trasformazioni di consorzi. Si evidenzia inoltre che tecnicamente quando da più soggetti si costituisce per fusione un nuovo soggetto giuridico non vi è semplice trasformazione ma cessano i precedenti soggetti giuridici e se ne costituisce uno nuovo. Pertanto, tranne diversa determinazione della provincia titolare del tributo, le formalità in questione non sono soggette a agevolazione.


D. Al disabile affetto da patologia che comporta le ridotte capacità motorie può essere concessa l’esenzione IPT se l’adattamento del veicolo consiste nel servosterzo?

R. L’esenzione IPT può essere concessa se al disabile è stato prescritto l’adattamento del servosterzo dalla Commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4 del Codice della Strada e tale adattamento è stato annotato anche sulla patente speciale di guida. In presenza di tali condizioni si considera accertato il collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento del veicolo richiesto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 186/E del 15.07.1998.


D. Quale documento occorre chiedere, in sede di vendita di un veicolo intestato a un’associazione non riconosciuta, per verificare i poteri di firma del soggetto che dichiara di agire in rappresentanza dell’associazione?

R. Per le associazioni non riconosciuto generalmente ha la rappresentanza legale il Presidente dell’associazione. lLa documentazione da verificare in questo caso per verificare il soggetto o i soggetti che detengono il potere di firma è l’atto costitutivo o la delibera dell’assemblea contenente la nomina del rappresentante legale.