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Perdita di possesso per furto o rapina
Perdita di possesso per furto o rapina del veicolo
Principi giuridici
Con l’annotazione della perdita di possesso al PRA [1] si interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato il furto (reato di cui all’art.624 c.p.) o la rapina (di cui all’art.628 c.p.), a condizione che sia resa denuncia/querela e che la stessa venga annotata al PRA [2].
Il reato di furto previsto dall’art. 624 c.p. si verifica quando un soggetto si impossessa della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri. Si tratta di un delitto punibile normalmente a querela della persona offesa.
Il reato di rapina si verifica, invece, quando un soggetto per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene (art. 628 c.p.). Il delitto di rapina è perseguibile sempre d’ufficio.
Cosa fare
In seguito al furto o alla rapina del veicolo, l’intestatario o un terzo soggetto devono presentare una denuncia/querela a un Organo di Polizia.
Documentazione
Denuncia di furto (resa alle Autorità competenti, in cui siano evidenziati l’esatto numero di targa e le generalità dell’intestatario del veicolo) in una delle seguenti forme:
— in originale
— o in copia resa conforme all’originale dall’Autorità che ha ricevuto la denuncia
— o in copia, sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale
— oppure sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia del furto, nella quale specificare quando e dove è stata resa denuncia
Documento di identità/riconoscimento in corso di validità dell’intestatario del veicolo (da esibire) con una fotocopia dello stesso
La richiesta va eseguita su nota libera PRA, firmata dall’intestatario
Costi
Per annotare la formalità di perdita di possesso è previsto il pagamento della sola imposta di bollo: € 32.00.
Casi:
Veicolo intestato a società. Il richiedente può dichiarare di essere in possesso dei necessari poteri di firma compilando e sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva di legale rappresentante
Formalità non presentata al PRA dal diretto interessato. Allegare, unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato, la delega alla presentazione, da compilare e sottoscrivere:
— delega alla presentazione
Furto del veicolo in un Paese straniero. Qualora il furto avvenga in un Paese straniero, la denuncia può essere sporta anche ad un’Autorità estera, ma saranno necessari ulteriori adempimenti:
— la denuncia dovrà, infatti, essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero (tranne per quei Paesi in cui è previsto l’uso di apostille oppure l’esenzione da ogni forma di legalizzazione/apostille in base a una specifica Convenzione internazionale);
— dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale (art. 33, comma 3, DPR 445/2000).
Nota
Se il veicolo viene riconsegnato all’intestatario, si deve annotare il rientro in possesso entro 40 giorni dal riacquisto del possesso/disponibilità del veicolo (art.5 c.37 DL 953/82 convertito in L. n.53/83)