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Provincia di Cosenza Regione Calabria

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Perdita di possesso per furto o rapina

Perdita di possesso per furto o rapina del veicolo

Principi giuridici
Con l’annotazione della perdita di possesso al PRA [1] si interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato il furto (reato di cui all’art.624 c.p.) o la rapina (di cui all’art.628 c.p.), a condizione che sia resa denuncia/querela e che la stessa venga annotata al PRA [2].
Il reato di furto previsto dall’art. 624 c.p. si verifica quando un soggetto si impossessa della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri. Si tratta di un delitto punibile normalmente a querela della persona offesa.
Il reato di rapina si verifica, invece, quando un soggetto per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene (art. 628 c.p.). Il delitto di rapina è perseguibile sempre d’ufficio.

Cosa fare
In seguito al furto o alla rapina del veicolo, l’intestatario o un terzo soggetto devono presentare una denuncia/querela a un Organo di Polizia.

Documentazione
- Denuncia di furto (resa alle Autorità competenti, in cui siano evidenziati l’esatto numero di targa e le generalità dell’intestatario del veicolo) in una delle seguenti forme:
— in originale
— o in copia resa conforme all’originale dall’Autorità che ha ricevuto la denuncia
— o in copia, sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale
— oppure sottoscrivendo una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia del furto, nella quale specificare quando e dove è stata resa denuncia
- Documento di identità/riconoscimento in corso di validità dell’intestatario del veicolo (da esibire) con una fotocopia dello stesso

- La richiesta va eseguita su nota libera PRA, firmata dall’intestatario

Costi
Per annotare la formalità di perdita di possesso è previsto il pagamento della sola imposta di bollo: € 32.00.

Casi:
- Veicolo intestato a società. Il richiedente può dichiarare di essere in possesso dei necessari poteri di firma compilando e sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva di legale rappresentante
- Formalità non presentata al PRA dal diretto interessato. Allegare, unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato, la delega alla presentazione, da compilare e sottoscrivere:
— delega alla presentazione
- Furto del veicolo in un Paese straniero. Qualora il furto avvenga in un Paese straniero, la denuncia può essere sporta anche ad un’Autorità estera, ma saranno necessari ulteriori adempimenti:
— la denuncia dovrà, infatti, essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero (tranne per quei Paesi in cui è previsto l’uso di apostille oppure l’esenzione da ogni forma di legalizzazione/apostille in base a una specifica Convenzione internazionale);
— dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale (art. 33, comma 3, DPR 445/2000).

Nota
Se il veicolo viene riconsegnato all’intestatario, si deve annotare il rientro in possesso entro 40 giorni dal riacquisto del possesso/disponibilità del veicolo (art.5 c.37 DL 953/82 convertito in L. n.53/83)