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Sentenza del Giudice di Pace
Sentenza del Giudice di Pace
(o di altro Organo Ggiurisdizionale, con cui viene accertata la perdita di possesso del veicolo da parte dell’intestatario o dell’avvenuto trasferimento di proprietà)
principi giuridici
effetti sulla tassa automobilistica
cosa fare
perdita di possesso con sentenza
trasferimento di proprietà con sentenza
Principi giuridici
A seguito di un giudizio dinanzi al Giudice di pace o altro Organo Giurisdizionale, la relativa sentenza può stabilire che:
l’intestatario del veicolo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) ne ha perduto il possesso
è avvenuto un trasferimento della proprietà in favore di un altro soggetto
In base alla sentenza, quindi, l’intestatario del veicolo potrà:
richiedere l’annotazione della perdita di possesso in base a sentenza (con causale: Fatto di Terzo);
richiedere una trascrizione a tutela del venditore (art. 11 D.M. 514/1992).
In particolare, qualora il dispositivo della sentenza stabilisca sia l’annotazione della perdita di possesso sia il trasferimento di proprietà in favore di un determinato soggetto, tale sentenza potrà essere utilizzata solo per effettuare una trascrizione a tutela del venditore in quanto il trasferimento di proprietà determina contestualmente anche uno spossessamento da parte del venditore.
Effetti sulla tassa automobilistica:
Effetto della sentenza, regolarizzata al PRA, è quello di far cessare l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica per il venditore a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dichiarata dal Giudice nella sentenza. Tale data deve essere inserita come data evento.
Se il giudice non dichiara alcuna data, la data evento è quella di emanazione della sentenza.
In particolare, con la trascrizione a tutela del venditore, per quanto riguarda le tasse automobilistiche, contestualmente alla cessazione dell’obbligo tributario per il venditore c’è il trasferimento dell’obbligo dal venditore all’acquirente, che è tenuto al pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data dell’atto.
Ai fini tributari, è sempre possibile (ma solo in fase di contenzioso) produrre tale sentenza all’ufficio assistenza bollo per richiedere l’aggiornamento della posizione tributaria (art. 94 comma 7 CdS).
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Cosa fare:
Presentare al Giudice di Pace la documentazione che dimostri la perdita di possesso ovvero le eventuali prove testimoniali
Ottenuta una sentenza dal Giudice di pace (o da altro Organo Giurisdizionale) che riconosca l’avvenuto spossessamento da parte del venditore per perdita di possesso o trasferimento di proprietà, è necessario richiedere che sia annotata o trascritta al PRA la relativa formalità. Ciò per produrre l’effetto di interrompere la responsabiilità sul veicolo dalla data indicata sulla sentenza.
L’annotazione della perdita di possesso non rientra tra le formalità eseguibili d’ufficio tra pubbliche amministrazioni ma viene evasa su richiesta di parte al Pubblico Registro Automobilistico.
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PERDITA DI POSSESSO CON SENTENZA
Documentazione per la perdita di possesso:
L’annotazione della perdita di possesso viene richiesta con la nota libera PRA, compilata e sottoscritta dall’intestatario del veicolo. In allegato:
Copia conforme della sentenza del Giudice di pace. Se la sentenza è stata notificata al PRA, è sufficiente una copia semplice.
Documento di identità/riconoscimento in corso di validità dell’intestatario del veicolo (da esibire)
Se il veicolo è intestato a società, il richiedente può dichiarare di essere in possesso dei necessari poteri di firma con la dichiarazione sostitutiva di legale rappresentante
Nel caso in cui la formalità non venga presentata dal diretto interessato, deve essere allegata, unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato, la delega alla presentazione, da compilare e sottoscrivere:
— delega alla presentazione
Costi della perdita di possesso:
Per annotare la formalità di perdita di possesso è previsto il pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 32.00.
Non viene richiesto e non va allegato nessun documento del veicolo, nè certificato di proprietà nè carta di circolazione/documento unico.
COME VERSARE
Vedi come versare agli Sportelli del Pubblico Registro Automobilistico.
Note
L’intermediazione di soggetti privati, quali Agenzie pratiche auto o Delegazioni dell’Automobile Club, può prevedere commissioni aggiuntive a condizioni di libero mercato.
Gli importi indicati, trattandosi di imposte e diritti fissi stabiliti per decreto, non sono assoggettabili ad iva nè ad alcun’altra maggiorazione.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ CON SENTENZA
Il trasferimento di proprietà con sentenza rientra nel caso più generale della vendita a tutela del venditore, previsto dall’art.11 D.M. 514/1992.