Il Fallimento
Il Fallimento
Principi giuridici
Quando un’impresa, sia in forma individuale che societaria, si trova in uno stato di insolvenza, l’autorità giudiziaria emette sentenza di fallimento, su richiesta dei creditori.
Il fallimento è una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dei beni dell’impresa debitrice per il soddisfacimento dei creditori. La normativa di riferimento è il R.D. n.267/1942 - Legge Fallimentare (di seguito: L.F.), modificato dal D.Lgs. n. 5/2006.
Con la sentenza di fallimento viene nominato il giudice delegato e il curatore fallimentare. Il curatore fallimentare, nominato dal Tribunale tra soggetti che ricoprono specifiche qualifiche professionali, riveste la qualità di pubblico ufficiale. Tra i suoi compiti, quello di notificare la sentenza ai competenti uffici in cui sono registrati i beni dell’impresa fallita.
Con la trascrizione della sentenza, l’imprenditore fallito perde tecnicamente il possesso dei beni e ogni suo atto si rende inefficace.
Ricognizione dei veicoli da inserire nel fallimento
Prima di procedere alla notifica del fallimento il curatore fallimentare deve procedere alla ricognizione dei beni dell’impresa fallita.
Per ciò che riguarda i veicoli mobili registrati, il curatore richiede al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) una visura nominativa allo stato attuale per conoscere i veicoli intestati al soggetto fallito, indicandone il codice fiscale o la partita iva sul modello di richiesta, allegando in copia la nomina a curatore con gli estremi del fallimento (o dichiarazione sostitutiva) ed un suo documento di identità in corso di validità.
L’indicazione delle targhe dei veicoli coinvolti nel fallimento è essenziale perchè permette di individuare i veicoli sui quali trascrivere il fallimento.
La notifica della sentenza di fallimento
La notifica della sentenza di fallimento, in base all’art.88 della Legge Fallimentare (L.F.), viene eseguita, , in una delle forme previste dal codice di procedura civile (art.137 e segg.), dall’Ufficiale Giudiziario o su richiesta del Curatore fallimentare:
Le forme di notifica eseguita dall’Ufficiale Giudiziario:
— consegna diretta;
— raccomandata giudiziaria;
— posta elettronica certificata (PEC).
Le forme di notifica eseguita direttamente dal curatore:
— raccomandata giudiziaria;
— posta elettronica certificata (PEC).
La notifica tramite PEC, in base alle novità introdotte dall’art.52 del DL n.90/2014, deve riportare firma digitale (art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale).
L’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) del PRA di Cosenza
L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la notifica è il seguente: ufficioprovincialecosenza@pec.aci.it
Info utili
— Sono inefficaci gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (prevale il diritto dei creditori) e sono inefficaci gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
— Entrano a far parte del fallimento anche i beni di cui l’impresa fallita non è ancora intestataria ma che lo diventa durante il fallimento (art.42 L.F.)
Trascrizione della sentenza di fallimento
Documentazione
Sentenza dichiarativa di fallimento o suo estratto, in copia conforme .
Elenco delle targhe dei veicoli sui quali trascrivere il fallimento, a cura del curatore fallimentare.
Costi della trascrizione
Il fallimento notificato al PRA via PEC, viene trascritto, su ogni targa indicata dal curatore fallimentare, in esenzione totale.
Il fallimento notificato direttamente agli sportelli del PRA, viene trascritto, su ogni targa indicata dal curatore fallimentare, a titolo oneroso.
Cancellazione del fallimento
Con la chiusura del fallimento, disposta dal Tribunale, il soggetto fallito rientra nella disponibilità dei veicoli di cui risulta ancora intestatario e su di essi può richiedere la cancellazione al PRA del fallimento a suo tempo trascritto.
Documentazione
Titoli idonei, in copia conforme rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale, possono essere:
Decreto del tribunale che dispone la chiusura del fallimento,
oppure decreto di avvenuta esecuzione di concordato fallimentare emesso dal giudice (art.136 L.F.);
oppure sentenza di revoca del fallimento.
Costi della cancellazione
La trascrizione della cancellazione è a titolo oneroso.