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Perdita di possesso per casi non documentabili
Perdita di possesso per casi non documentabili
Perdita di possesso per casi non documentabili
(con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’intestatario)
Principi giuridici
Per coloro che per vari motivi (rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita ecc.) abbiano perduto il possesso di un veicolo - ma ne siano rimasti intestatari perché a suo tempo non sono state trascritte le relative formalità - è possibile richiedere al PRA [1], ai soli fini fiscali, l’annotazione di una perdita di possesso (Circolare Ministero delle Finanze n. 204/E del 09.12.1994).
La formalità di perdita di possesso, in assenza di documentazione idonea (Circolare Ministero delle Finanze n. 122/E dell’11.05.1998), deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000.
In questo caso la dichiarazione non ha efficacia retroattiva e l’obbligo di pagare il bollo cessa dal momento in cui la pratica viene presentata allo sportello del PRA.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui efficacia è limitata ai soli fini fiscali, può essere utilizzata nei casi in cui non si disponga della documentazione comprovante l’evento che ha determinato la perdita di possesso.
A titolo esemplificativo, si richiamano le fattispecie elencate nel facsimile di dichiarazione sostitutiva già predisposto:
a) vendita a soggetto che non ha effettuato la trascrizione al PRA riportando, se disponibili, i dati dell’acquirente inadempiente o specificando che i suoi dati non sono sufficienti ai fini PRA;
b) consegna del veicolo al concessionario poi fallito o resosi irreperibile (se disponibili indicare i dati del concessionario inadempiente);
c) cessazione della circolazione di un veicolo di cui non si è più in possesso della documentazione consegnata a un demolitore che non ha provveduto a richiedere la radiazione dal PRA (se disponibili indicare i dati del demolitore inadempiente);
d) perdita di possesso di un veicolo ereditato nel caso in cui sia stata depositata al Tribunale la rinuncia all’eredità (indicare gli estremi)
e) perdita di possesso per appropriazione indebita, della quale non è stata resa denuncia/querela;
f) perdita di possesso per furto, sequestro, confisca in relazione alle quali non è possibile produrre il relativo provvedimento o denuncia perché non più reperibile a causa del tempo trascorso.
L’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di annotazione della perdita di possesso al PRA, anche se l’evento indicato nella dichiarazione sostitutiva è avvenuto in data antecedente.
L’esonero dal pagamento della tassa automobilistica, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, può essere riconosciuto dalle singole Regioni o Province autonome anche nel caso in cui l’evento si sia verificato entro il termine previsto per il pagamento, in attuazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003 (al riguardo è necessario far riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali).
Ferma restando la mancanza di efficacia retroattiva della perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, è comunque opportuno che l’interessato dichiari anche la data dell’evento pregresso sulla dichiarazione.
Chi può firmare la dichiarazione
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere sottoscritta:
dall’intestatario del veicolo;
dagli eredi dell’intestatario;
da un procuratore munito di procura generale ovvero di procura speciale in cui sia prevista la possibilità di richiedere la perdita di possesso;
da un (eventuale) curatore fallimentare.
Come compilare la dichiarazione
barrare una delle motivazioni di perdita di possesso indicate;
riportare (se disponibili a memoria dell’interessato) i dati del soggetto che non ha provveduto ad annotare la relativa formalità al PRA: il demolitore che non ha demolito, il concessionario che non ha regolarizzato il passaggio della proprietà perchè fallito o irreperibile, ecc...);
indicare la data in cui si è verificato l’evento, anche se verrà inserita la data di presentazione della pratica;
solo nel caso di documento di proprietà cartaceo, barrare, in fondo al modello di dichiarazione, la casella relativa al possesso ovvero allo smarrimento del documento di proprietà (certificato di proprietà o foglio complementare).
Documentazione da allegare
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la perdita di possesso
Documento di identità/riconoscimento in corso di validità del soggetto che ha firmato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da esibire) con una fotocopia dello stesso.
Se il veicolo è cointestato, deve essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da ogni intestatario, con allegate le copie dei documenti di riconoscimento di ciascuno.
Nel caso in cui vi siano uno o più eredi dell’intestatario, la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo deve essere sottoscritta da ogni erede, con allegate le copie dei documenti di riconoscimento di ciascuno; inoltre, a firma di uno solo degli eredi, vanno elencati gli eredi legittimi dell’intestatario nella dichiarazione eredi.
Se il veicolo è intestato a società, il richiedente può dichiarare di essere in possesso dei necessari poteri di firma compilando e sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva di legale rappresentante
Richiesta di annotazione, su nota libera PRA compilata e firmata dall’intestatario (o soggetto avente diritto)
Nel caso in cui la formalità non venga presentata dal diretto interessato, unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato, va allegata la delega alla presentazione da compilare e sottoscrivere:
— delega alla presentazione
Costi
Per annotare la formalità di perdita di possesso è previsto il pagamento della sola imposta di bollo, pari ad € 32.00. Viene aggiornato l’archivio elettronico, con rilascio di una ricevuta.