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Provincia di Cosenza Regione Calabria

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Perdita di possesso in base a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l’indisponibilità del veicolo

Perdita di possesso in base a provvedimento di sequestro dell’Autorità giudiziaria o della P.A., o altri provvedimenti che comportino l’indisponibilità del veicolo

Principi giuridici

L’emanazione di alcuni provvedimenti amministrativi o giudiziari determina una limitazione della disponibilità del veicolo da parte dell’intestatario al PRA [1] come, ad esempio, il sequestro penale o giudiziario del veicolo o la confisca.
- Sequestro penale o giudiziario
L’intestatario del veicolo, qualora il provvedimento non sia stato già iscritto al PRA dalle autorità competenti, può chiedere di annotare la perdita di possesso allegando il provvedimento in questione (in originale, copia conforme o dichiarata conforme) dal quale si evinca lo spossessamento.
In particolare, dal provvedimento deve risultare che l’intestatario non può utilizzare il veicolo (anche nell’ipotesi in cui sia stato eventualmente nominato custode).
Se, invece, dal provvedimento si evince la possibilità per l’intestatario di continuare ad utilizzare il veicolo, l’annotazione della perdita di possesso non è ammissibile.
- Sequestro amministrativo
Il sequestro amministrativo non è trascrivibile al PRA, in quanto le norme del Codice della Strada che lo disciplinano (artt. 213, 224 ter CdS) non ne prevedono la trascrizione. L’intestatario, che non può più utilizzare il veicolo sequestrato, potrà in ogni caso chiedere un’annotazione al PRA di perdita di possesso.
E’ possibile richiedere l’annotazione della perdita di possesso anche nel caso in cui la carta di circolazione sia stata annullata [2] con ritiro e distruzione delle targhe, ma non nel caso di sequestro della carta di circolazione.
- Confisca
Per quanto riguarda il provvedimento di confisca, in seguito alla trascrizione in favore dell’Erario la tassa automobilistica non è più dovuta a decorrere del periodo di imposta successivo alla data del provvedimento (l’obbligo tributario si ripristina se viene trascritta una successiva formalità di trasferimento di proprietà, con decorrenza dalla data dell’atto di vendita).
Nel caso in cui il provvedimento giudiziario o amministrativo non sia stato trascritto al PRA, l’interessato che non ha più la disponibilità del veicolo (e non può più utilizzarlo) può chiedere l’annotazione della perdita di possesso.
- Fallimento
L’eventuale annotazione di una perdita di possesso per fallimento (causale PF) normalmente non interrompe l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica, a meno che la singola Regione non abbia espressamente previsto l’esonero dal pagamento del bollo (come ad esempio la Regione Umbria).

Cosa fare

L’intestatario di un veicolo colpito da un provvedimento che ne impedisce l’uso e che non è stato trascritto al PRA può avere interesse a richiedere l’annotazione della perdita di possesso. Documentazione:
- Copia conforme del provvedimento/sentenza
- Nota libera PRA, firmata dall’intestatario in doppio originale.
- Documento di riconoscimento in corso di validità dell’intestatario del veicolo (da esibire) con una fotocopia dello stesso. Se il veicolo è intestato a società, il richiedente può dichiarare di essere in possesso dei necessari poteri di firma compilando e sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva di legale rappresentante
- Nel caso in cui la formalità non venga presentata dal diretto interessato, può essere allegata, unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato, la delega alla presentazione, da compilare e sottoscrivere:
— delega alla presentazione
Nessun documento del veicolo, nè di proprietà nè di circolazione viene richiesto.

Costi
Per annotare la formalità di perdita di possesso è previsto il pagamento della sola imposta di bollo, pari ad € 32.00.

Nota
Se il veicolo viene riconsegnato all’intestatario, occorre presentare una pratica di rientro in possesso entro 40 giorni dal riacquisto del possesso/disponibilità del veicolo (art.5 c.37 DL 953/82 convertito in L. n.53/83)