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Costo di un passaggio di proprietà
Il costo di un passaggio di proprietà dipende da più fattori:
il dato fiscale del veicolo
— per una autovettura, il valore della potenza in KW,
— per autocarri e motocarri, il valore della portata in Kg,
la provincia di residenza dell’acquirente
A parità di dato fiscale del veicolo l’importo può cambiare in base alla provincia dell’acquirente, in quanto ogni Provincia può applicare una differente maggiorazione dell’importo base fissato dal DM 435/98.
il tipo di pratica
Alcune operazioni (esempio vendita da proprietario non intestatario, art. 2688 cc) possono prevedere una diversa tassazione
Nel caso del passaggio di proprietà di un veicolo acquistato in provincia di Cosenza, cerca la tariffa IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) corrrispondente al dato fiscale:
Per un’autovettura, consulta le tariffe IPT in tabella (PDF, 70.6 KB),
Per un autocarro o motocarro, consulta le tariffe IPT.
Alla tariffa IPT individuata, si devono aggiungere:
l’importo di € 101,20 (di cui € 27,00 per emolumenti PRA, € 10.20 per diritti MCTC, € 48.00 per imposta di bollo sulla pratica, € 16.00 imposta di bollo per l’atto di vendita),
la tassa di versamento postale,
il costo di intermediazione, se si richiede il servizio ad uno Studio di Consulenza (agenzia di pratiche auto) o all’Automobile Club o ad una delle Delegazioni ACI presenti sul territorio, a regime di libero mercato.
Il costo per una moto
Per la registrazione del passaggio di proprietà di una moto non si applica l’IPT, quindi la somma da versare è di poco superiore alle 100 € (si veda il paragrafo precedente)
Atto scaduto
L’atto di vendita redatto nel contesto del procedimento digitale garantisce il venditore, in quanto la trascrizione lo libera da qualsiasi responsabilità civile e tributaria, e garantisce l’acquirente, che acquista la piena proprietà del veicolo con l’emissione del Documento Unico intestato a suo nome.
L’atto di vendita redatto in modalità cartacea, invece, non assicura alcuna garanzia perché per scelta o per distrazione la trascrizione potrebbe non essere portata a termine e dopo 60 giorni l’atto di vendita viene dichiarato scaduto.
Un atto scaduto va forse rifatto?
No. L’atto resta giuridicamente sempre valido, ma ci sono delle conseguenze sulla tardiva o mancata trascrizione.
La mancata trascrizione del trasferimento di proprietà rappresenta
una violazione al Codice della Strada, in quanto l’acquirente utilizza il veicolo con un documento di circolazione intestato ancora al precedente intestatario,
una evasione fiscale a danno dell’Amministrazione Provinciale per il mancato versamento dell’IPT.
Consiglio
Regolarizzare al più presto il passaggio di proprietà del veicolo acquistato oltre che costituire un atto di correttezza civica, da buon cittadino, è un segno di rispetto nei confronti del venditore che, altrimenti, potrebbe essere chiamato a rispondere di eventi di cui non è responsabile, quali il mancato pagamento del bollo auto, multe, autovelox da parte dell’acquirente inadempiente.
Per questi motivi tutti gli Sportelli a marchio ACI effettuano l’autentica degli atti di vendita contestualmente alla trascrizione, assicurando il versamento dell’IPT e l’immediato rilascio del documento di circolazione e proprietà intestato al nuovo proprietario.
Agevolazioni ed esenzioni
Sono previste delle agevolazioni, stabilite da normative nazionali e recepite dall’Amministrazione provinciale, che riducono i costi del passaggio di proprietà:
Esenzione minipassaggi
I veicoli acquistati da un concessionario/rivenditore di veicoli (art.56 D.L. 446/97) sono esentati dal pagamento dell’IPT mentre gli emolumenti P.R.A. si versano in misura ridotta, € 13.50 invece di € 27,00.
Esenzione Volontariato
Sono esentati dal pagamento dell’IPT i veicoli acquistati da Associazioni di Volontariato iscritte negli appositi Registri e riconosciuti dalla Provincia di riferimento.
Esenzione ex L.104/92
Un veicolo acquistato a favore di un soggetto diversamente abile è esente dal pagamento dell’IPT, qualora la gravità della patologia produca gli effetti di svantaggio o disagio sociale riconosciuti e, contemporaneamente, non risultino intestati al beneficiario altri veicoli già acquistati con la medesima agevolazione.
Mentre l’esenzione IPT è prevista solo per alcune categorie di disabilità, l’esenzione degli emolumenti PRA è prevista anche per ipovedenti e non udenti che ne abbiano i requisiti minimi.
Vedi la sezione dedicata
Riduzione veicoli storici
Sono assoggettate al pagamento dell’IPT le autovetture storiche (nella misura ridotta di € 52.00) o le moto storiche (nella misura di € 26.00), se immatricolate in Italia o all’estero da almeno trent’anni.
Alcune provincie riconoscono l’agevolazione anche per autocarri e motocarri per i quali si dichiari l’uso non professionale del veicolo. La Provincia di Cosenza non prevede l’estensione dell’agevolazione ad autocarri o motocarri.
Riduzione veicoli speciali Sono assoggettate al pagamento dell’IPT ridotta ad ¼ dell’IPT calcolata in base alla potenza [KW] le formalità aventi ad oggetto un veicolo ad uso speciale (pdf, 44,9 KB).
Come effettuare il pagamento?
Con moneta elettronica. Non carta di credito ma carte Pagobancomat e carte di debito prepagate (circuiti VISA e MASTERCARD inclusa Maestro), è compresa la POSTEPAY.
Casi specifici.
Per casi specifici, puoi richiedere consulenza, specificando la targa del veicolo e la data in cui è stato autenticato l’atto di vendita, attraverso una delle seguenti modalità:
direttamente dal sito;
per posta elettronica, all’indirizzo: ufficio.provinciale.aci.cosenza@aci.it
contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
E’ necessario indicare anche la casella di posta elettronica alla quale recapitare la risposta.