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MODIFICA LEGISLATIVA DEL 17.09.2011
Con la pubblicazione in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 della legge di conversione n. 148/11 del D.L. n. 138/11 (c.d. Manovra bis) sono entrate in vigore dal 17.09.2011 le disposizioni di cui all’art. 1, comma 12, relative all’applicazione dell’imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) per gli atti soggetti ad I.V.A. in misura proporzionale alla potenza fiscale del veicolo.
“MODIFICA AL REGOLAMENTO IPT DELLA PROVINCIA DI FERRARA” Con deliberazione n.113/94105 del 10 dicembre 2010 sono stata apportate alcune modifiche al Regolamento dell’IPT, in particolare :
"Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell’art.2688 del Codice Civile , nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell’esenzione di imposta, questi deve comunque versare un’IPT in ragione dell’omessa trascrizione da parte del precedente acquirente "
"Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a 17 euro, in relazione a ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione"
"L’imposta o la maggiore imposta dovuta e l’eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 472/97 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato."