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Perdere il possesso del veicolo per furto
I cittadini possono richiedere all’ufficio PRA della propria provincia di residenza – solo via PEC o mail – la perdita di possesso per furto del veicolo, operazione per la quale non è necessaria la presenza fisica agli sportelli.
Per i residenti a Firenze o in provincia di Firenze, i recapiti di questa Direzione Territoriale sono:
Email: direzione.territoriale.aci.firenze@aci.it
Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.
Nell’oggetto della Email/PEC indicare: " Perdita di possesso per furto targa ______ "(scrivere numero di targa del veicolo).
Per prima cosa occorre sporgere denuncia di furto alle autorità di polizia giudiziaria. La denuncia-querela è rilevante ai fine del PRA solo se si riferisce a fatti che integrano ipotesi di reato di furto (art. 624 codice penale).
Non sono trascrivibili le denunce-querele o gli esposti formalizzati dinanzi ad agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che di per sé non integrano l’ipotesi di reato di furto (es. quando il soggetto esponente narri l’avvenuta vendita volontaria del veicolo).
CHI PUO’ RICHIEDERE LA PERDITA DI POSSESSO
L’intestatario del veicolo o chi ne ha la rappresentanza legale
L’erede dell’intestatario del veicolo che deve compilare anche una dichiarazione sostitutiva eredità
I chiamati all’eredità che abbiano formalmente rinunciato all’eredità, che devono allegare anche la copia conforme dell’atto di rinuncia all’eredità o dichiarazione sostitutiva con gli estremi dell’atto di rinuncia all’eredità depositato in cancelleria del tribunale
Il Procuratore Legale sulla base di procura generale dell’intestatario, comprensiva di ogni genere di operazioni attinenti al veicolo (sono esclusi i rivenditori in possesso di una procura speciale a vendere, a meno che nella procura non sia espressamente prevista la possibilità di richiedere la perdita di possesso).
Il curatore fallimentare, non disponendo più l’intestatario al PRA del veicolo.
QUANTO COSTA
Imposta di Bollo: € 32,00.
Deve essere fatto un pagamento per ogni singola operazione richiesta.
Come pagare
Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui per accedere direttamente al servizio di pagamento on line
dopo aver selezionato “nuovo pagamento” inserire i dati richiesti e specificare come codice pratica, il codice convenzionale C03301 - trasferimento di proprietà
compilare gli altri campi con le informazioni di colui che effettua il pagamento
effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica.
La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento e deve essere inviata al PRA insieme alla documentazione necessaria.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB.
1. Denuncia di furto del veicolo, individuato con il numero di targa, in originale o in copia conforme all’originale o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale resa dal proprietario del veicolo oppure l’autocertificazione di aver reso denuncia di furto
2. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario o documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante
3. Ricevuta con il cd. IUV del pagamento tramite sistema PagoPa.
4. L’intestatario o altro soggetto autorizzato a presentare la perdita di possesso deve compilare a nome dell’intestatario e firmare il modello NP3C.
COME COMPILARE IL MODELLO NP3C
Il modello va compilato inserendo negli appositi riquadri i seguenti dati:
numero di targa del veicolo
nota richiesta formalità: perdita di possesso
riquadro A: inserire la classe del veicolo (cioè il tipo di veicolo, per es. motociclo, autovettura, camper, autocarro ecc.)
riquadro C: inserire i dati dell’intestatario
riquadro D: inserire la data della denuncia di furto
riquadro E: firmare il modello nello spazio "firma dell’interessato"
riquadro I: inserire il costo dell’imposta di bollo euro 32 e il totale euro 32.
CASISTICHE PARTICOLARI
Non impedisce l’annotazione della perdita di possesso il fatto che la data del furto sia antecedente a quella dell’atto di vendita successivamente trascritto al PRA.
Furto avvenuto all’estero
La denuncia di furto può essere anche fatta all’estero, ma sarà poi necessario:
far legalizzare la denuncia dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero (tranne per quei paesi in cui è prevista l’apostille oppure l’esenzione da ogni forma di legalizzazione/apostille in base ad una specifica Convenzione Internazionale da citare)
allegare la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale.
Se il veicolo è riconsegnato all’intestatario, occorre presentare la pratica del rientro in possesso entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo.
ATTENZIONE
Dopo che è stata annotata la perdita di possesso per furto, viene rilasciata ed inviata al richiedente via mail o PEC, una mera ricevuta: a seguito della definitiva entrata a regime del Documento unico di circolazione e proprietà (DU), il PRA non rilascia più il Certificato di proprietà digitale con l’annotazione della perdita di possesso. E’ sempre possibile richiedere un certificato cronologico con annotata la perdita di possesso. Le informazioni relative alla perdita di possesso non sono riportate sul DU.
Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.
Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 08/02/2024