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Perdere il possesso del veicolo per Truffa

I privati cittadini possono richiedere via PEC o mail inviata all’Ufficio PRA della propria Provincia di residenza, la perdita di possesso del proprio veicolo per truffa.

Per i residenti a Firenze o in provincia di Firenze i recapiti di questa Direzione Territoriale sono:

Email: direzione.territoriale.aci.firenze@aci.it

Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della Email/PEC indicare: "Perdita di possesso per truffa su targa ______ "(scrivere numero di targa del veicolo).


La truffa si verifica quando una persona viene privata del veicolo con l’inganno (ad esempio pagamento con assegni falsi, rubati o scoperti).

- Se l’acquirente ha già trascritto al PRA l’atto di vendita, il venditore non può più richiedere la perdita di possesso, perché il veicolo risulta ormai intestato all’acquirente.

In questo caso occorre richiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento della vendita o un provvedimento che dispone la restituzione del veicolo al venditore in qualità di legittimo proprietario o avente titolo.

In attesa della decisione dell’autorità giudiziaria è possibile annotare la domanda giudiziale presentando l’atto introduttivo del giudizio in copia conforme all’originale con gli estremi del deposito in cancelleria e la relata di notifica alla controparte (non è sufficiente la presentazione della denuncia/querela).

- Se l’acquirente non ha ancora trascritto al PRA l’atto di vendita, il venditore che è ancora intestatario al PRA può presentare la pratica di perdita di possesso per truffa.

La denuncia-querela è rilevante ai fine del PRA solo se si riferisce a fatti che integrano l’ipotesi di reato di truffa (art. 640 codice penale).


CHI PUO’ RICHIEDERE LA PERDITA DI POSSESSO

- L’intestatario del veicolo o chi ne ha la rappresentanza legale

- Gli eredi dell’intestatario del veicolo che devono compilare anche una dichiarazione sostitutiva eredità
- Il Procuratore Legale sulla base di procura generale dell’intestatario, comprensiva di ogni genere di operazioni attinenti al veicolo (sono esclusi i rivenditori in possesso di una procura speciale a vendere, a meno che nella procura non sia espressamente prevista la possibilità di richiedere la perdita di possesso).

- Il curatore fallimentare non disponendo più il soggetto fallito, intestatario al PRA, del veicolo.


QUANTO COSTA

- Imposta di Bollo: € 32,00.

Deve essere fatto un pagamento per ogni singola operazione richiesta.

Come pagare

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui per accedere direttamente al servizio di pagamento on line

- dopo aver selezionato “nuovo pagamento” inserire i dati richiesti e specificare come codice pratica, il codice convenzionale C03301 - trasferimento di proprietà

- compilare gli altri campi con le informazioni di colui che effettua il pagamento

- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica

La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB.

1.Denuncia-querela per truffa in originale o in copia conforme all’originale o in fotocopia e dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale.

2. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario oppure documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante dell’intestatario o degli altri soggetti autorizzati a richiedere la perdita di possesso

3. Modello NP3C compilato e firmato dall’intestatario o da altro soggetto autorizzato a presentare la perdita di possesso

4. Ricevuta pagamento di 32 euro effettuato con PagoPa con codice IUV.


ATTENZIONE

- Al termine della lavorazione della pratica sarà emessa ed inviata via mail o PEC al richiedente una mera ricevuta e non è più previsto il rilascio del Certificato di proprietà digitale. Le informazioni relative alla perdita e al rientro in possesso, non sono mai riportate sul Documento unico di circolazione e proprietà (DU).

- Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.

- Se si ritrova il veicolo bisogna presentare la pratica del rientro in possesso entro 40 giorni dal riacquisto


Data ultimo aggiornamento 25/10/2023

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