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Perdere il possesso del veicolo per Appropriazione Indebita

Il privato cittadino può richiedere la perdita di possesso per appropriazione indebita del veicolo via PEC o mail inviata all’Ufficio PRA della propria Provincia di residenza.

Per i residenti a Firenze o in provincia di Firenze i recapiti di questa Direzione Territoriale ACI sono:

Email: direzione.territoriale.aci.firenze@aci.it

Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della Email/PEC indicare: "Perdita di possesso per appropriazione indebita su targa ______ "(scrivere numero di targa del veicolo).


Si ha appropriazione indebita quando un soggetto si appropria di un veicolo di cui aveva il possesso a qualsiasi titolo (art. 646 codice penale).

La denuncia-querela è rilevante ai fine del PRA solo se si riferisce a fatti che integrano l’ipotesi di reato di appropriazione indebita.

Non sono trascrivibile al PRA denunce-querele, formalizzate davanti a agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che non integrano ipotesi del reato di appropriazione indebita (es. l’intestatario esponente narra l’avvenuta alienazione volontaria del bene).

Si configura un’appropriazione indebita per esempio nei seguenti casi:

- veicolo intestato a società di leasing o impresa di autonoleggio non riconsegnato alla scadenza del contratto, né riscattato dal locatario

- veicolo messo a disposizione di un determinato soggetto a titolo di comodato d’uso gratuito non restituito al proprietario entro il termine convenuto o determinato.


QUANTO COSTA

- Imposta di Bollo: € 32,00.

Come pagare

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui per accedere direttamente al servizio di pagamento on line

- dopo aver selezionato “nuovo pagamento” inserire i dati richiesti e specificare come codice pratica, il codice convenzionale C03301 - trasferimento di proprietà

- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica

- compilare gli altri campi con le informazioni di colui che effettua il pagamento.

La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento.

Deve essere fatto un pagamento per ogni singola operazione richiesta.


CHI PUO’ RICHIEDERE LA PERDITA DI POSSESSO

- L’intestatario del veicolo o chi ne ha la rappresentanza legale

- L’erede dell’intestatario del veicolo che deve compilare anche una dichiarazione sostitutiva eredità

- Il Procuratore Legale sulla base di procura generale dell’intestatario, comprensiva di ogni genere di operazioni attinenti al veicolo (sono esclusi i rivenditori in possesso di una procura speciale a vendere, a meno che nella procura non sia espressamente prevista la possibilità di richiedere la perdita di possesso).

- Il curatore fallimentare non disponendo più il soggetto fallito, intestatario al PRA, del veicolo.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB.

1. Denuncia/querela per appropriazione indebita in originale oppure in copia conforme all’originale oppure in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale oppure l’autocertificazione di aver reso denuncia di appropriazione indebita compilata da chi ha sporto denuncia

2. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario oppure documento di identità in corso di validità e codice fiscale degli altri soggetti autorizzati

3. Il richiedente deve compilare e firmare il modello NP3C

4. Ricevuta pagoPa con codice IUV.


CASI PARTICOLARI

Poiché il reato di appropriazione indebita è perseguibile su querela della persona offesa, che può decidere di non sporgere denuncia, è ammissibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in alternativa alla denuncia-querela, nella quale venga dichiarata la perdita di possesso.

La dichiarazione sostitutiva ha efficacia solo ai fini fiscali, per interrompere l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica, in mancanza di altra documentazione di data certa. La dichiarazione sostitutiva fa cessare l’obbligo tributario dal momento in cui viene presentata, mentre restano dovute le tasse automobilistiche relative ai precedenti periodi d’imposta.


ATTENZIONE

- Se il veicolo è riconsegnato all’intestatario, occorre presentare la pratica del rientro in possesso entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo.

- Al termine della lavorazione della pratica sarà emessa ed inviata via mail o PEC al richiedente una mera ricevuta e non è più previsto il rilascio del Certificato di Proprietà digitale. Le informazioni relative alla perdita e al rientro in possesso, non sono mai riportate sul Documento Unico di circolazione e proprietà.

- Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.


Data ultimo aggiornamento di questo articolo:25/10/2023


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