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Ai sensi dell’art. 2 c. 7 D.LGS. 98/2017, per l’annotazione al PRA della sospensione del Fermo amministrativo, risultante da provvedimento emesso a partire dal 1° gennaio 2020, occorre rivolgersi al Concessionario della riscossione che ha rilasciato il provvedimento stesso. Sarà il Concessionario/Agente della riscossione ad annotare la sospensione del Fermo d’ufficio, senza ulteriori oneri per la parte interessata.