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Provincia di Frosinone Regione Lazio

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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 183/2011 ha introdotto alcuni elementi di novità per la piena e puntuale applicazione della legge 445/2000. In particolare, nell’art. 15, viene specificato che “...Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui gli articoli 46 e 47 (della legge 445/2000.N.d.r.). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: ’ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’”. Non è, quindi, più possibile allegare alle pratiche alcun tipo di certificato, che dovrà essere sostituito dalle dichiarazioni suddette.

Si ricorda che, a norma della legge 445/2000, rimane esclusa la possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive per alcuni stati e/o qualità personali, quali, ad esempio, quelle risultanti dalle certificazioni sanitarie. Di seguito sono indicati specifici adempimenti per casi particolari.

Accertamento dei poteri di firma. Il P.R.A., come tutti gli S.T.A., deve procedere all’accertamento dei poteri di firma prima di effettuare l’autentica degli atti di vendita. Pertanto, in caso di autentica riguardante le società, tale accertamento potrà essere effettuato, alternativamente:

1) con presentazione della visura camerale (che NON costituisce certificazione);

2) con dichiarazione sostitutiva nella quale dovrà essere dichiarata dall’interessato la qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri per il compimento dell’atto. Tale dichiarazione dovrà essere verificata dall’Ufficio PRIMA dell’autentica dell’atto. La dichiarazione controllata potrà essere depositata presso il P.R.A. per successive pratiche effettuate dal medesimo soggetto. L’interessato deve indicare nelle successive note di richiesta il riferimento della dichiarazione depositata, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio. La validità delle dichiarazioni depositate è di sei mesi;

3) statuto societario (anche in fotocopia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale);

4) procura generale in fotocopia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale o procura speciale in originale. Per le persone giuridiche diverse dalle società iscritte alla Camera di Commercio (ad es. associazioni, fondazioni, etc. ) si può presentare l’atto costitutivo in copia conforme all’originale (in bollo), oppure in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale.

Variazione di denominazione sociale o trasformazione societaria anche ai fini dell’autentica. In tali casi il documento statutario costituisce titolo per la trascrizione al P.R.A. L’interessato, pertanto, dovrà presentare l’atto societario di variazione/trasformazione, depositato presso il Registro delle Imprese, in copia conforme all’originale (in bollo), oppure in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale.

Documenti stranieri con traduzione asseverata. La documentazione straniera può essere acquisita, ai sensi dell’art. 33 del DPR 445, solo se munita di traduzione asseverata. In questo caso NON è possibile accettare una dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto la traduzione medesima con l’affermazione della sua veridicità.

Per le seguenti casistiche si dovrà continuare a ESIBIRE l’originale: permesso di soggiono, documentazione di soggetto fiscalmente a carico, attestazioni per mezzi di particolare interesse storico e collezionistico.

Per la trascrizione della perdita di possesso per furto potrà essere allegato, in alternativa:

a) originale della denuncia;

b) fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale;

c) dichiarazione di resa denuncia, con i riferimento della denuncia stessa.

Sarà cura di questo Ufficio fornire ogni ulteriore informazione.