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Esenzione Emolumenti PRA - Disabili

Con il decreto ministeriale del 21 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013, è stata introdotta a favore delle persone con disabilità l’esenzione dal pagamento degli emolumenti da versare ad ACI per le pratiche relative ai veicoli da svolgere al PRA.

L’esenzione è in vigore a partire dal 2 aprile 2013 ed è prevista per queste patologie di handicap / disabilità:

- Ridotte o impedite capacità motorie permanenti. I veicoli devono essere adattati in funzione della disabilità motoria (art. 8, comma 1 della L. 449/1997)

- Limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni. Non è richiesto l’adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, della L. 388/2000)

- Handicap psichico o mentale in situazione di gravità. È richiesta l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della L. 388/2000)

- Cecità o ipovedenza (artt. 2, 3, 4 della L. 138/2001)

- Sordità (art. 1, comma 2, della L. 381/1970)