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COME RICHIEDRE IL DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA’

Cosa fare nel caso di indisponibilità del CdP:

In base all’art. 13 del D.M. 514/1992, "idonea documentazione deve prodursi al PRA per provare l’indisponibilità del documento di proprietà quando ne è prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità... un duplicato è rilasciato all’intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo...".

Quindi, nei casi in cui è obbligatorio allegare il CdP, e lo stesso non è nella disponibilità dell’interessato, deve essere richiesto un duplicato (formalità cod. 88), allegando la denuncia di smarrimento/furto/distruzione resa all’autorità di pubblica sicurezza.

Non è, invece, ammissibile presentare una semplice dichiarazione sostitutiva di smarrimento del Certificato di Proprietà. Infatti, ai sensi dell’art. 47, comma 4, DPR 445/2000 lo smarrimento dei documenti può essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, “salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato...”.

La denuncia deve contenere gli elementi indispensabili all’identificazione del veicolo (targa o telaio) e, se presentata da un terzo, la specifica indicazione dell’effettivo intestatario. La denuncia resa all’autorità di Pubblica Sicurezza deve, inoltre, essere prodotta con una delle seguenti modalità alternative:

1) in originale o in copia conforme all’originale (in base all’art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 l’autenticazione della copia può essere effettuata dall’autorità di Pubblica Sicurezza che ha ricevuto la denuncia, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco);

2) in copia semplice, autenticata previa esibizione dell’originale ai sensi dell’art. 18 comma 3 del DPR 445/2000;

3) in copia semplice, dichiarata conforme all’originale direttamente dall’interessato ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 (all. 6);

4) in alternativa, può essere presentata dall’interessato una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia ex art. 47 DPR 445/2000 (all.7).

In ordine alle modalità di richiesta del duplicato del CdP (artt. 10 e 13 D.M. 514/1992), si precisa quanto segue:

· la nota di richiesta del duplicato (mod. NP3C) deve essere sottoscritta dall’intestatario oppure dal diretto acquirente risultante da titolo idoneo; in quest’ultimo caso il duplicato può essere rilasciato agli aventi titolo (eredi o acquirenti) diversi dall’intestatario, solo qualora venga presentata contestualmente la formalità di trascrizione in loro favore (accettazione d’eredità o trasferimento di proprietà);

· l’intestatario (o l’avente titolo) che sottoscrive la nota di richiesta del duplicato deve essere identificato, ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000, attraverso le seguenti modalità alternative:

  • mediante sottoscrizione della nota da parte dell’intestatario direttamente davanti al funzionario PRA (che trascriverà i dati del documento di identità/riconoscimento sulla nota di presentazione); oppure con la presentazione della nota, già sottoscritta dall’intestatario, alla quale dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità/riconoscimento;
  • se l’intestatario (o avente titolo) è una persona giuridica, il legale rappresentante della stessa deve essere identificato con le modalità sopra indicate, allegando inoltre la seguente documentazione: copia del certificato della Camera di Commercio da cui risulti la qualifica di legale rappresentante (è sufficiente che il singolo socio o amministratore abbia la rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione); o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, lett. u), del DPR 445/2000 (all. 4);
  • la richiesta di duplicato può essere presentata anche da un terzo con delega dell’intestatario/avente titolo; quest’ultimo deve comunque sottoscrivere la nota di richiesta e allegare una fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento (art. 13 comma 2 del D.M. 514/1992). In alternativa, il duplicato può essere richiesto da un soggetto munito di procura speciale notarile, che deve essere allegata in originale alla formalità (nelle eventuali formalità successive si dovranno indicare sulla nota gli estremi del fascicolo contente la procura in originale);
  • nel caso di cointestazione del veicolo la nota di richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari; in alternativa, il duplicato può essere richiesto da uno solo degli intestatari, allegando la delega e la fotocopia del documento di identità/riconoscimento degli altri;
  • non potrà in ogni caso essere accolta la richiesta di duplicato del CdP proveniente da un soggetto che si dichiari proprietario non intestatario ex art. 2688 c.c.

COME RICHIEDERE IL DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA’ NEL CASO DI RINNOVO ISCRIZIONE, RADIAZIONE DEL VEICOLO DAL PRA, PERDITA DI POSSESSO

Come previsto dall’art. 12 comma 2 del D.M. 514/1992, la radiazione e la perdita di possesso possono essere richieste anche senza presentazione del documento di proprietà, allegando, nei casi di sottrazione, distruzione o smarrimento, la relativa denuncia resa all’autorità di P.S. Al riguardo, si ritiene di poter assimilare a tali formalità anche il rinnovo d’iscrizione. Pertanto, in caso di indisponibilità del CdP, fanno eccezione al generale obbligo di richiedere un duplicato (ferma restando la necessità di allegare la denuncia), le seguenti formalità:

1. il rinnovo d’iscrizione;

2. la radiazione;

3. la perdita di possesso;

Per quanto riguarda le formalità di rinnovo dì iscrizione e perdita di possesso richieste in assenza del documento di proprietà, in considerazione del fatto che, sostanzialmente, un nuovo Certificato di Proprietà viene comunque rilasciato all’interessato in seguito all’espletamento della formalità, si reputa opportuno assimilare tali fattispecie a quelle in cui è necessario richiedere il duplicato. Si farà pertanto sottoscrivere la nota di richiesta dall’intestatario/avente titolo (da identificare ai sensi degli artt. 21 e 38 DPR 445/2000 – con le modalità sopra illustrate).

Per le formalità di radiazione per demolizione, presentate con una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento del documento di proprietà e con successivo rilascio di un Certificato di Radiazione (CdR),non è necessaria la sottoscrizione della nota da parte dell’intestatario del veicolo e l’identificazione dello stesso. La nota deve essere sottoscritta dal demolitore e, trattandosi di formalità STA, deve comunque essere allegata la fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell’intestatario (o degli intestatari) oppure dell’avente titolo. Nelle radiazioni per esportazione l’intestatario/avente titolo deve sempre essere identificato ai sensi degli artt. 21 e 38 DPR 445/2000, anche nel caso in cui venga allegato il Certificato di Proprietà.

Nel caso in cui il veicolo sia cointestato, la richiesta di radiazione per esportazione dovrà essere sottoscritta da tutti i cointestatari. E’ inoltre necessario allegare la fotocopia del documento di identità/riconoscimento degli stessi.