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IPT
Per conoscere la normativa nazionale che regolamenta l’agevolazione per l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), le patologie di handicap che ne hanno diritto, i veicoli per i quali è possibile richiederle, alcune casistiche particolari, consultare: Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)
Disabili sensoriali e IPT
A differenza di quanto previsto per le altre agevolazioni fiscali (Iva, Irpef, Tassa automobilistica) la normativa nazionale esclude l’agevolazione IPT per i disabili affetti dalla patologia che comporta cecità o sordità. Molte Province, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, hanno tuttavia deliberato ulteriori agevolazioni a favore di tali categorie di portatori di handicap per le quali il legislatore nazionale non ha previsto alcuna esenzione.
L’Amministrazione Provinciale della Spezia ha deliberato ( Delibera Provinciale n. 264 del 19 dicembre 2005), che, a far data dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui il disabile sia affetto da handicap sensoriale (soggetti non vedenti o sordi assoluti) l’imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) sulle immatricolazioni e sui passaggi di proprietà dei veicoli trasferiti in capo ai portatori di handicap sensoriali si applichi nel modo di seguito specificato:
- per le cessioni soggette ad IVA, per tutte le tipologie di autovetture sia nuove che usate, l’ IPT è ridotta del 50% della tariffa richiesta;
- per i trasferimenti non soggetti ad IVA, solo per le autovetture fino a 100 Kw, è ridotta del 50% della tariffa richiesta (riduzione del 50% della tariffa variabile in relazione ai Kw).
Si intendono “portatori di handicap sensoriali” titolari dell’agevolazione su descritta, come da circolare n. 72 del 30/07/2001 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, le seguenti categorie di portatori di handicap:
- Ciechi totali (coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore);
- Ciechi parziali (coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento);
- Ipovedenti gravi (coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento);
- Sordomuti (coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata e tutti coloro che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente qualifichino tali).
Ai fini del godimento dell’agevolazione i portatori di handicap sensoriali devono presentare il certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica.
La riduzione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni e con riferimento ad una sola autovettura, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo sia stato cancellato da detto registro.
Ecco di seguito le tre dichiarazioni sostitutive che, a seconda dei casi, dovranno essere compilate e presentate al PRA per la richiesta delle formalità:
1) dichiarazione sostitutiva compilata a cura del disabile al fine di richiedere l’esenzione IPT
2) dichiarazione sostitutiva compilata a cura del familiare che abbia il disabile fiscalmente a carico ai fini di ottenere esenzione IPT
3) dichiarazione sostitutiva compilata a cura del disabile fiscalmente a carico ai fini di ottenere esenzione IPT
4) dichiarazione sostitutiva compilata dal tutore o dall’ amministratore di sostegno che richieda il beneficio fiscale per conto del disabile