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TASSE AUTOMOBILISTICHE - MODIFICHE NORMATIVE ANNO 2013
La Regione Puglia ha deliberato l’esenzione temporanea per i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a GPL o metano e doppia a benzina/GPL o benzina/metano. Sono esenti i veicoli immatricolati dal 1 gennaio 2013, dotati fin dall’origine di doppia alimentazione nonchè quelli ad alimentazione esclusiva a GPL o a metano. Sono pertanto esclusi dall’esenzione tutti i veicoli con installazioni successive all’immatricolazione e tutti i veicoli di prima immatricolazione già immatricolati all’estero. L’esenzione in parola decorre dalla data dell’immatricolazione e ha durata per il primo periodo fisso di cui al DM n° 462 del 18 novembre 1998 e per le cinque annualità successive.
Sono inoltre esentati dal pagamento per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive i veicoli nuovi a propulsione ibrida elettrica immatricolati per la prima volta dal1 gennaio 2014. Al termine del periodo fisso di esenzione, l’importo della tassa automobilistica è ridotto di un quarto. (Legge Regionale 30 dicembre 2013 n° 45, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 174 del 31.12.2013).