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PNEUMATICI FUORI USO E REGISTRAZIONE SOGGETTI
Il decreto 11 aprile 2011 n. 82 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) ai sensi dell’art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia ambientale” disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso, allo scopo di ottimizzarne il recupero (con finalità diverse), prevenirne l’accumulo e tutelare l’ambiente, il territorio ed il paesaggio dalla loro dispersione; l’obiettivo è l’intercettazione del 100% degli pneumatici che ogni anno arrivano a “fine vita” in Italia, eliminando flussi illegali e non controllati di questi rifiuti, che possono essere considerati un’utile “materia seconda”. I responsabili del suddetto sistema di gestione sono i produttori e gli importatori dei pneumatici: viene previsto infatti che ciascuna azienda produttrice di pneumatici sia responsabile e garantisca, a regime, la gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi dai medesimi sul mercato e destinati alla vendita, attraverso il ritiro dei PFU presso oltre 30.000 tra gommisti, autofficine, sedi di flotte di veicoli su tutto il territorio nazionale e il successivo invio agli impianti di trattamento e/o di valorizzazione (art. 228 D. lgv 3 aprile 2006 n. 152 recante disposizioni in materia ambientale).Il meccanismo di funzionamento del sistema per il recupero degli PFU si sostenterà grazie ad uno specifico “eco contributo”, che sarà richiesto - ed evidenziato chiaramente in fattura - al momento dell’acquisto dello pneumatico nuovo. Per i produttori aderenti al consorzio ECOPNEUS (attualmente Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli) il Ministero dell’Ambiente ha già approvato l’importo (per le autovetture 3 euro più IVA per pneumatico). Per la gestione degli PFU derivante dalla demolizione di veicoli a fine vita, ai sensi dell’art 7 comma 2 del sopra citato decreto si è costituito presso l’Automobile Club d’Italia il Comitato di gestione degli PFU ( deliberazione n. 7292 del 23 giugno 2011). Tra i compiti del Comitato vi è quello di individuare l’entità del contributo che i rivenditori di veicoli nuovi immatricolati nel territorio nazionale avrebbero dovuto riscuotere, a norma dell’art. 7 comma 1 del Decreto citato dall’entrata in vigore dello stesso. Tuttavia tale contributo potrà essere operativo solo a seguito del perfezionamento delle seguenti fasi, attualmente in itinere: 1.adozione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con il quale vengono definiti i parametri tecnici per l’individuazione delle diverse categorie di contributo (vedi: decreto 20 gennaio 2012 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2012); 2.individuazione dell’entità del contributo che i rivenditori dovranno inserire nella fattura da parte del Comitato di gestione degli PFU; 3.approvazione dell’ammontare del contributo da parte dell’Autorità Competente presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
Si porta infine a conoscenza che è stato istituito il sito www.pneumaticifuoriuso, sul quale i soggetti (Concessionari, Venditori e Succursali di vendita delle Case di Produzione/importazione di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, macchine operatrici, macchine movimento terra e rimorchi) interessati alla gestione del contributo ambientale per gli PFU, oltre a trovare tutti gli aggiornamenti sulle fasi di attuazione del Decreto n. 82/2011, DEVONO GIA’ PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE necessaria per il successivo utilizzo dell’applicazione informatica attraverso la quale sarà gestito il Contributo in parola.
Per maggiorni informazioni visita anche http://www.ecopneus.it/