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DEVE ANNOTARE LA SOSPENSIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO?

Le richieste di SOSPENSIONE del FERMO AMMINISTRATIVO, dal 12/10/2020, NON dovranno più essere presentate agli sportelli del PRA su richiesta di parte, ma dovranno essere comunicata d’ufficio, esclusivamente per via telematica, dai Concessionari della riscossione.

Tali disposizioni si applicano ai provvedimenti di sospensione del Fermo Amministrativo non ancora annotati, emessi dai Concessionari della riscossione dal 1°gennaio 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 98/17, nonché ai provvedimenti emessi dal Concessionario in autotutela, indipendentemente dalla data

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