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- Ho già esportato il veicolo all’estero, cosa devo fare per comunicarlo al PRA?

Nonostante l’art. 103 c.d.s. preveda che la cancellazione del veicolo dall’ANV e dal PRA sia preventiva alla effettiva esportazione all’estero, il tenore letterale della norma non inibisce la possibilità che la cancellazione possa comunque avvenire anche successivamente, salva l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo.

Ciò a condizione che il veicolo sia stato reimmatricolato all’estero e che, pertanto, venga prodotta copia della carta di circolazione estera.

Alla richiesta di cancellazione vanno altresì allegate le targhe e la carta di circolazione (o il DU), se non trattenute dalle Autorità estere che hanno provveduto alla reimmatricolazione.

Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di un altro Paese facente parte della UE, nessun’altra documentazione viene richiesta.

Viceversa, se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di uno Stato extra UE, il richiedente la cancellazione deve altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante tale circostanza.

In presenza di veicoli ancora muniti di CdP cartaceo esportati sia in un Paese UE che in un Paese extra UE , qualora tale documento sia stato trattenuto dall’ Autorità estera in fase di immatricolazione , è necessario allegare l’attestazione di avvenuto ritiro rilasciata dall’Autorità estera o una dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto ritiro del CdP in fase di immatricolazione da parte dell’autorità estera.

Se, invece, il CdP cartaceo non è disponibile perchè è stato smarrito o oggetto di furto o distruzione deve essere allegata la relativa denuncia o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.