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Emergenza Sardegna
Che cosa fare se il vostro veicolo è andato distrutto o disperso
1) Consegna a centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento e la radiazione al PRA dei veicoli distrutti.
Per i possessori di veicoli andati distrutti in seguito alla alluvione che ha colpito la Sardegna è possibile rivolgersi ad un centro di raccolta autorizzato che provvederà allo smaltimento dello stesso (ex D.Lgs. n. 209/2003) ed alla successiva radiazione del PRA.
La formalità di radiazione dal PRA è esente da imposta di bollo ma, al momento, soggetta al pagamento degli emolumenti PRA, pari ad € 13,50, salvo eventuali diverse e future disposizioni normative.
Si devono consegnare al centro di raccolta autorizzato insieme al veicolo da demolire, anche le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà (o il foglio complementare).
Se nell’evento sono andate distrutte o smarrite le targhe o i documenti, si deve consegnare al centro di raccolta la relativa denuncia (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia), presentata agli organi di pubblica sicurezza.
Ai fini della dimostrazione del nesso causale tra l’evento calamitoso e la distruzione del veicolo che si intende radiare, l’interessato dovrà produrre agli UU.PP. copia del verbale delle competenti autorità (ad es. Protezione Civile, Polizia Municipale, ecc.) di rinvenimento del veicolo distrutto o apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, nella quale dichiari la sussistenza del suddetto nesso causale.
Al momento della consegna del veicolo da demolire, il centro di raccolta rilascerà al proprietario/detentore del veicolo il "certificato di rottamazione".
2) Perdita di possesso per i veicoli dispersi
Qualora, invece, il veicolo a seguito dell’evento calamitoso sia andato disperso, l’intestatario, al fine di interrompere l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica, potrà richiedere l’annotazione della perdita di possesso, allegando copia del verbale o altro provvedimento emesso dalle competenti autorità da cui sia possibile evincere il coinvolgimento del veicolo in occasione dell’evento calamitoso.
In mancanza di documentazione ufficiale l’intestatario potrà comunque presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000.
La formalità è esente da emolumenti ACI e da imposta di bollo.
ATTENZIONE:
L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo riguarda le formalità richieste da cittadini residenti in uno dei comuni individuati dal Commissario Straordinario e qui di seguito elencati:
Allegato ordinanza n. 22 - Elenco Comuni
Nel caso in cui il veicolo coinvolto nell’evento calamitoso sia invece intestato ad un soggetto avente residenza/sede legale in un altro comune, potranno essere applicate le regole appena descritte, purchè l’interessato presenti idonea documentazione (o relativa dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000) da cui emerga che il veicolo nei giorni dell’alluvione si trovava nei territori interessati dall’evento calamitoso e sia andato disperso o distrutto.
Salvo non esistano particolari esigenze e urgenze, si suggerisce di aspettare nel richiedere la formalità di radiazione (ma non oltre il 31 dicembre 2013) in attesa della eventuale emanazione di ulteriori specifici provvedimenti da parte delle competenti Autorità finalizzati al recupero e allo smaltimento di tali veicoli o all’introduzione di possibili esenzioni di natura tributaria.
Eventuali ulteriori aggiornamenti anche in ordine all’emanazione di provvedimenti di sospensione/esenzione tributaria sui veicoli verranno tempestivamente pubblicati in questa pagina e sui siti web degli Uffici Provinciali ACI delle aree territoriali interessate.
Elenco degli altri Uffici Provinciali ACI nel territorio:
Ufficio Provinciale ACI di Cagliari
Ufficio Provinciale ACI del Medio Campidano
Ufficio Provinciale ACI di Ogliastra
Ufficio Provinciale ACI di Olbia Tempio
Ufficio Provinciale ACI di Oristano
Ufficio Provinciale ACI di Sassari