Home > FAQ > FAQ > Come si procede per la Radiazione per Esportazione?
Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico.
La richiesta di esportazione definitiva del veicolo all’estero può essere presentata:
prima che il veicolo sia trasferito e immatricolato all’estero e la documentazione da presentare è:
1) certificato di proprietà in originale (se cartaceo e non digitale)
2) carta di circolazione in originale
3) targa anteriore e posteriore
4) documento d’identità in corso di validità dell’intestatario del veicolo.
Ricordiamo inoltre che la radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero può essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione, a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo.
Nel caso di indisponibilità di: Certificato di proprietà, carta di circolazione o targhe, deve essere allegata la denuncia di smarrimento degli stessi presentata presso gli Organi di Pubblica Sicurezza, o la eventuale dichiarazione del ritiro degli stessi da parte dell’Autorità estera, debitamente tradotta in italiano.
dopo l’effettiva l’immatricolazione all’estero in tal caso è necessaria:
1) copia carta di circolazione estera.
Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di un altro Paese facente parte della UE, nessun’altra documentazione viene richiesta.
Viceversa, se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di uno Stato extra UE, il richiedente la cancellazione deve altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000) attestante tale circostanza.
In presenza di veicoli ancora muniti di CdP cartaceo esportati sia in un Paese UE che in un Paese extra UE , qualora tale documento sia stato trattenuto dall’ Autorità estera in fase di immatricolazione , è necessario allegare l’attestazione di avvenuto ritiro rilasciata dall’Autorità estera o una dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto ritiro del CdP in fase di immatricolazione da parte dell’autorità estera.
Se, invece, il CdP cartaceo non è disponibile perché è stato smarrito o oggetto di furto o distruzione deve essere allegata la relativa denuncia o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
In entrambi i casi dal periodo impositivo successivo dalla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "Cessazione della circolazione per esportazione".
Si consiglia pertanto, prima di fare la pratica, di chiedere una "visura" del veicolo (anche on line) per verificare che sul veicolo stesso non ci sia un fermo amministrativo.