Home > Avvisi > Semplificazione Amministrativa (L. Stabilità 2012)
Semplificazione Amministrativa (L. Stabilità 2012)
Con la legge 183 del 12/11/2011, c.d. Legge di stabilità, in vigore dal 1 gennaio 2012 sono state apportate importanti modifiche in materia di semplificazione amministrativa di cui al DPR 445/2000. Le più rilevanti sono:
nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accettazione di certificati o atti di notorietà;
le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse.
Accertamento dei poteri di firma da parte del sottoscrittore per le persone giuridiche
1) Autentiche presso lo STA-PRA
la presenza di tali poteri, assunto il divieto assoluto per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare certificati, potranno essere dimostrati mediante presentazione di:
a) Visura camerale;
b) Dichiarazione sostitutiva nella quale dovrà essere dichiarata dall’interessato la qualità di Legale Rappresentante e il possesso dei poteri di firma per il compimento dell’atto di vendita;
c) Statuto societario anche in fotocopia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale;
d) Procura Generale in fotocopia o Procura Speciale in originale.
N.B.: per le persone giuridiche non iscritte in Camera di Commercio (Associazioni, Fondazioni, Società di persone, ecc.) dovrà essere acquisito l’atto costitutivo in copia conforme all’originale (in bollo) o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale.
2) Autentiche effettuate presso gli altri soggetti autorizzati ex art. 7 L. 248/2006 (STA)
per le autentiche effettuate dagli altri STA autorizzati ex art. 7 L. 248/2006 l’obbligo di accertare la sussistenza dei poteri di firma è in capo all’autenticatore secondo le modalità che lo stesso decide di adottare (essendo soggetti privati possono acquisire certificazioni).
Nel corpo dell’autentica dovrà sempre essere riportata la dicitura relativamente all’accertamento dei poteri di firma in assenza della quale la formalità va respinta.
3) Autentiche effettuate presso i Comuni
l’accertamento dei poteri dovrà essere accertato come dai punti lettere a), b), c), d) sopra evidenziati.
Casistiche particolari
Variazione di denominazione sociale o trasformazione societaria ai fini dell’autentica
L’interessato dovrà produrre l’atto societario di variazione/trasformazione in copia conforme all’originale (in bollo) o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale.
Formalità ripresentate
E’ ammessa l’acquisizione di certificati emessi anteriormente al 1 gennaio 2012 solo per formalità con prima presentazione antecedente al 1 gennaio 2012.
Deposito dei certificati camerali (Concessionari, Demolitori)
Dal 1 Gennaio 2012 per la sussistenza dei poteri di firma per la presentazione delle formalità è possibile procedere al deposito della dichiarazione sostitutiva (la validità di tale dichiarazione è di sei mesi).
Documenti in lingua straniera
Tali documenti devono essere obbligatoriamente tradotti a asseverati, non è possibile acquisire una dichiarazione sostitutiva dell’interessato della veridicità della traduzione.