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Mancata registrazione del passaggio di proprietà

Quando si acquista un veicolo usato, nel termine di sessanta giorni dall’autentica bisogna provvedere a trascrivere il relativo passaggio di proprietà recandosi presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), o presso un’agenzia/delegazione di pratiche auto, che rilascerà il certificato di proprietà e la CC aggiornati o il nuovo DU.

La mancata trascrizione dell’atto entro il termine di sessanta giorni determina l’applicazione di sanzioni ed interessi oltre al ritiro della carta di circolazione in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada).

La mancata registrazione al PRA del passaggio di proprietà, può comportare anche delle responsabilità per il precedente proprietario che suo malgrado risulti ancora essere intestatario del veicolo, pertanto potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali danni provocati a cose o persone, della tassa automobilistica (bollo auto) non versata, o anche di violazioni al Codice della Strada.

Il venditore per tutelarsi può chiedere la registrazione al PRA di un atto a tutela del venditore oppure ricorrere al giudice di pace

Con l’atto a tutela del venditore si intende la registrazione dell’originaria dichiarazione di vendita rinnovata in un nuovo atto di vendita.

Documentazione da presentare:

- dichiarazione di vendita resa nella forma della scrittura privata autenticata;

- modello di presentazione NP3C;

Somme dovute per il passaggio di proprietà del veicolo Imposta Provinciale di Trascrizione: importo variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza. È a carico del venditore. In alcune province non va versata dal venditore ma viene recuperata dall’ACI nei confronti dell’acquirente

Emolumenti ACI

27,00 euro

Imposta di bollo per registrazione al PRA

32,00 euro

Ricorso al Giudice di pace

Il venditore rimasto intestatario al PRA può ricorrere al Giudice ordinario o al Giudice di pace (a seconda del valore della controversia) per ottenere una sentenza che dichiari l’avvenuta vendita del veicolo a favore di colui che non ha registrato il passaggio di proprietà al PRA.

La sentenza con la quale il giudice dichiara l’avvenuta vendita del veicolo con i dati completi dell’acquirente costituisce documento idoneo per la richiesta del passaggio di proprietà.

Documentazione da presentare:

- sentenza in copia conforme all’originale e in bollo;

- modello di presentazione NP3C;