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Trascrivere la sentenza dichiarativa di fallimento
L’art. 88 della Legge Fallimentare prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei pubblici registri.
Il PRA esegue d’ufficio in esenzione da importi la trascrizione dell’estratto della sentenza di fallimento.
Analogamente si procede d’ufficio se invece dell’estratto della sentenza di fallimento, venga notificata la sentenza integrale.
NOTIFICA - La notifica della sentenza di fallimento viene eseguita, su richiesta del curatore fallimentare, dall’ufficiale giudiziario secondo le modalità previste dall’art. 137 e seg. c.p.c., cioè mediante:
- consegna diretta da parte dell’ufficiale giudiziario di copia conforme della sentenza di fallimento;
- trasmissione di raccomandata giudiziaria;
- posta elettronica certificata così come recentemente previsto dall’art. 149 bis c.p.c.
L’eventuale trasmissione via fax dell’estratto della sentenza di fallimento da parte della cancelleria del tribunale non costituisce notifica. Pur essendo tale modalità irrituale come notifica può comunque essere accettata dal PRA ai fini della trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88 L.F.
Ugualmente potrà essere accettata la notifica dell’estratto della sentenza effettuata direttamente dal curatore fallimentare tramite PEC, per l’ufficio provinciale Aci di Reggio Calabria l’indirizzo di posta certificata è il seguente: ufficioprovincialereggiocalabria@pec.aci.it. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 52 D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014, la sentenza trasmessa dal curatore via PEC in formato digitale deve essere firmata digitalmente ai sensi dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione digitale.
Il PRA è ordinato su base reale, pertanto, per poter effettuare la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento occorre che il curatore fallimentare indichi i numeri di targa dei veicoli in relazione alle quali deve essere annotata la sentenza stessa.
FORMALITA’ PRESENTATA ALLO SPORTELLO - Il curatore può anche chiedere la trascrizione della sentenza di fallimento o del relativo estratto direttamente allo sportello PRA. In questo caso il curatore deve compilare le note di richiesta e allegare la sentenza o l’estratto in copia conforme pagando gli importi dovuti.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Titolo: sentenza dichiarativa di fallimento o estratto della stessa in copia conforme all’originale.
- CdP: certificato di proprietà, la formalità rientra tra quelle che, in base all’art. 12 D.M. n. 514/1992 possono essere eseguite senza l’esibizione del CdP (cd. "formalità in odio alla parte). In questo caso viene aggiornato solo l’archivio del PRA e non viene rilasciato un nuovo CdP.
- Nota NP3
IMPORTI
- La formalità è eseguita in esenzione da imposte e diritti se la trascrizione è effettuata sulla base di notifica ex art. 88 L.F.
- Se la trascrizione è richiesta allo sportello dal curatore fallimentare sono dovuti:
- Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) in misura fissa (per la Provincia di Reggio Calabria € 196,00)
- Emolumenti PRA: € 27,00
- Imposta di bollo: € 32,00 (senza rilascio del Certificato di Proprietà) oppure € 48,00 (con rilascio del Certificato di Proprietà).
Questi importi si versano in contanti o con bancomat. Sono escluse le carte di credito.
TRASCRIZIONE CON PRENOTAZIONE A DEBITO/SPESE ANTICIPATE DALL’ERARIO
Normalmente il curatore fallimentare fa notificare la sentenza di fallimento al PRA (art. 88 L.F.) in modo che la trascrizione avvenga senza il pagamento degli importi.
Qualora però il curatore fallimentare richieda la trascrizione allo sportello ma non disponga di liquidità per il versamento degli importi dovuti può chiedere la trascrizione con prenotazione a debito/spese anticipate dall’Erario previa autorizzazione del Giudice delegato, in tal caso il PRA procede alla trascrizione senza riscossione degli importi.
Al riguardo l’art. 146 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia), che ha abrogato l’art. 91 L.F. che disciplinava le prenotazioni a debito nelle procedure fallimentari, distingue le spese relative alla procedura fallimentare tra spese prenotate a debito e spese invece che sono anticipate dall’Erario facendone una elencazione tassativa.
Nell’ambito delle spese prenotate a debito rientra l’imposta di bollo, invece, nell’ambito delle spese anticipate dall’Erario rientrano gli emolumenti e l’IPT.
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