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Dopo quanti anni é possibile vendere un veicolo per il quale si é usufruito dell’esenzione da IPT prevista per i soggetti con disabilità?
La legge finanziaria del 2007 ha previsto la decadenza da tutti i benefici fiscali, con obbligo di restituzione, nel caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dei veicoli entro i due anni successivi all’acquisto.
In caso di avvenuta rivendita del veicolo nei due anni dall’acquisto, dovrà essere corrisposta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di benefici e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (la decadenza dai benefici fiscali si realizza anche nel caso di esportazione all’estero del veicolo, con l’obbligo quindi per il disabile, o per colui che lo ha fiscalmente a carico, di corrispondere l’imposta non versata).
La norma non si applica nei seguenti casi:
in caso di cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell’handicap (l’interessato dovrà allegare alla documentazione la prescrizione medica nella quale venga certificato il mutamento dello stato di handicap e la necessità di nuovi adattamenti del veicolo);
in caso in cui il trasferimento del veicolo avviene mortis causa in favore degli eredi in seguito al decesso del disabile, o nel caso di rivendita del veicolo da parte dell’erede, entro due anni dall’acquisto dello stesso da parte del de cuius.