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Annotazione della variazione della denominazione/ragione sociale

Come si procede per annotare al PRA la variazione della denominazione sociale di una società?

Ai sensi dell’art. 247 bis, comma 1, DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), introdotto in seguito alle modifiche apportate dal DPR n. 198 del 28.09.2012, non è più obbligatorio procedere all’annotazione al PRA della variazione della denominazione e/o ragione sociale della società (e, più in generale, di tutte le trasformazioni societarie), in quanto in tali casi non si costituisce un nuovo soggetto giuridico a fronte della cessazione di uno vecchio (il soggetto giuridico rimane lo stesso ed ha in capo i precedenti rapporti giuridici - art. 2498 C.C.).
Resta invece obbligatorio procedere all’aggiornamento della carta di circolazione. Qualora la parte intenda comunque annotare l’avvenuta variazione anche al PRA, dovrà presentare, oltre al Certificato di Proprietà, l’atto societario di variazione/trasformazione in copia conforme all’originale (in bollo) o in fotocopia con allegata una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale.
Per l’espletamento della formalità sono dovute IPT in misura fissa (€ 196,00) emolumenti Aci (€ 27,00€) ed imposta di bollo (€ 32,00).