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Modalità di richiesta della cancellazione del fermo amministrativo

Quali sono le modalità di richiesta della cancellazione del fermo amministrativo per revoca del provvedimento?

Come previsto dall’art. 2 comma 7 del D.Lgs. n. 98/2017, i provvedimenti di revoca del fermo amministrativo per integrale pagamento, emessi dai Concessionari della riscossione a partire dal 1° gennaio 2020, devono essere comunicati d’ufficio dai Concessionari/Agenti della riscossione al Sistema Informativo del PRA.
Conseguentemente non è più necessario che il contribuente, dopo aver pagato quanto dovuto, richieda al PRA la cancellazione del fermo amministrativo, in quanto provvederà d’ufficio l’Agente/concessionario della riscossione, in esenzione totale da importi.