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ATTO A TUTELA DEL VENDITORE

Se il passaggio di proprietà non è stato registrato, il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA e risponde delle conseguenze collegate al presunto possesso e uso del veicolo (ad es. danni provocati a cose o persone, bollo auto non pagato, violazioni del Codice della Strada). Fatte salve le eventuali azioni legali contro l’acquirente inadempiente, il venditore può comunque tutelarsi richiedendo al PRA la trascrizione di una formalità “a tutela del venditore”, prevista dall’art. 11 del D.M. 514/92, allegando, ad esempio, copia dell’atto di vendita non trascritto dall’acquirente.