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QUANDO DEVE ESSERE REGISTRATA LA RADIAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE AL PRA? PRIMA O DOPO AVER ESPORTATO IL VEICOLO ALL’ESTERO?

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero. La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione. Le nuove disposizioni prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del Codice della Strada e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice della Strada. Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica. Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico.Dal periodo impositivo successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).