Home > FAQ > PRA > RADIAZIONE - La radiazione del veicolo per esportazione all’ estero– Cosa fare ?
Se si vuole esportare definitivamente all’estero un veicolo occorre prima effettuare la “radiazione per definitiva esportazione all’estero” dall‘Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico. Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero. La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata prima dell’effettiva esportazione. Le nuove disposizioni prevedono come requisito per la radiazione che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 del Codice della Strada e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice della Strada. Al termine della radiazione viene emesso un Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) non valido per la circolazione, con l’annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione in un altro Paese UE o in uno Stato extraUE Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica. Con l’esportazione definitiva il veicolo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico. Dal periodo impositivo successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).