Home > FAQ > PRA > SEPARAZIONE CONSENSUALE - L’accordo di separazione consensuale reso innanzi all’Ufficiale di Stato Civile può costituire titolo valido per il trasferimento di proprietà da un coniuge all’altro o per usufruire delle agevolazioni fiscali previste in caso di trasferimento di proprietà a seguito di separazione dei coniugi?
L’accordo di separazione consensuale reso innanzi all’Ufficiale di Stato Civile è previsto dall’art.12 del DL 132/2014, convertito nella Legge 162/2014. Detta norma prevede che tale modalità di cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere applicata solo se ricorrono determinate condizioni e prescrive che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Pertanto l’accordo di separazione consensuale redatto ai sensi della normativa citata non può legittimamente contenere l’assegnazione di veicoli, né può dare accesso alle agevolazioni fiscali previste per il trasferimento di proprietà di veicoli a fronte di scioglimento del matrimonio.