La trascrizione dell’usucapione dei veicoli è prevista dall’art. 2689 del codice civile. Ai fini della trascrizione è necessaria la presentazione della sentenza che dichiara l’avvenuto acquisto.
Prima dell’introduzione del n. 12 bis dell’art. 2643 c.c. l’acquisto per usucapione di un bene mobile registrato doveva necessariamente essere accertato con sentenza dal giudice trascrivibile ai sensi dell’art. 2689 c.c.. Il DL. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013 ha apportato alcune novità in materia di mediazione civile, tra le quali l’introduzione del sopra citato n. 12 bis dell’art. 2643 c.c. che prevede tra gli atti trascrivibili al PRA anche gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione. Al riguardo è necessario precisare che l’ accordo di mediazione in questione non può avere la medesima valenza della sentenza accertativa dell’acquisto per usucapione, cioè far nascere in capo all’usucapiente un acquisto della proprietà a titolo originario. Infatti l’accordo conciliativo, per la sua natura negoziale, non può costituire titolo idoneo per legittimare un acquisto a titolo originario a favore dell’usucapiente valido erga omnes come nel caso della sentenza accertativa emessa dal giudice. Pertanto in assenza di un titolo che legittimi la proprietà a favore dell’usucapiente regolarmente trascritto al PRA, l’accordo conciliativo tra usucapente e usucapito se trascritto al PRA avrà solamente efficacia tra le parti e non nei confronti dei terzi e si colloca nell’ambito di una trascrizione ex art. 2688 c.c. con tutti gli effetti giuridici che derivano in caso di “salto” nella continuità della trascrizione. In questo caso, come in tutti i casi di trascrizione ex art. 2688 c.c. è necessario presentare l’originale del CdP.