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L’art. 2 della L. n. 238/2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17/1/2022) ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l’art. 93 bis che disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero.
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 93 bis, è stata espressamente abrogata la precedente normativa relativa alla circolazione dei veicoli con targa estera prevista ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, commi 7 bis e 7 ter dell’art. 93 del CdS.
Il comma 1 stabilisce, come regola generale, che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero.
Il comma 2 prevede che se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.
Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA denominato REVE - Registro dei Veicoli Esteri.
Medesimo obbligo di registrazione è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in tale Stato.
Nel REVE devono essere annotate anche le successive variazioni della disponibilità del veicolo e le variazioni di residenza o di sede da parte dell’utilizzatore.
Il REVE, come previsto all’art. 94 comma 4 ter del CdS, risiede nel Sistema Informativo del PRA ed è gestito da ACI.