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In Trentino ci sono agevolazioni per chi acquista un veicolo ad alimentazione ibrida?

Per i residenti nella Provincia Autonoma di Trento, la legge finanziaria provinciale per il 2013 (L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, art. 13) è intervenuta aggiungendo al comma 6-ter dell’art. 4 della L.P. 10/1998 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per veicoli alimentati a idrogeno oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’esenzione verrà applicata per i primi 5 anni (60 mesi dalla data dell’immatricolazione) ai veicoli immatricolati nuovi.
Ai sensi della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, si intende per "veicolo elettrico ibrido" un veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell’energia installate a bordo:
- un carburante di consumo;
- un dispositivo di accumulazione dell’energia elettrica (ad esempio batteria, condensatore, volano/generatore ecc).