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Come devo fare per cancellare il fermo amministrativo già iscritto?

La cancellazione del fermo amministrativo iscritto sull’autoveicolo si ottiene effettuando per intero il pagamento del debito per il quale il fermo è stato iscritto.

Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi a partire dal 1° gennaio 2020

Con l’attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 98/2017, i provvedimenti di revoca del fermo amministrativo, emessi a partire dal 1° gennaio 2020, sono notificati in via telematica dal Concessionario della Riscossione al Sistema Informativo del PRA. Pertanto non è più necessario che il contribuente, dopo aver pagato quanto dovuto, si rechi presso lo sportello del PRA per cancellare il fermo amministrativo in quanto provvederà d’ufficio l’Agente/concessionario della riscossione.

Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020

Per i provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 rimangono in vigore le disposizioni previste dalla vecchia normativa. La cancellazione è a carico del contribuente che deve presentare la richiesta di cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con un costo di Euro 48,00, se si dispone di foglio complementare oppure di Euro 32,00 se si dispone di certificato di proprietà.

Per l’annotazione al PRA del provvedimento di sospensione del fermo con provvedimento emesso successivamente alla data del 12/10/2020, le relative richieste NON dovranno più essere presentate agli sportelli del PRA su richiesta di parte, ma dovranno essere comunicata d’ufficio, esclusivamente per via telematica, dai Concessionari della riscossione. Tali disposizioni si applicano ai provvedimenti di sospensione del Fermo Amministrativo non ancora annotati, emessi dai Concessionari della riscossione dal 1°gennaio 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 98/17