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Radiazione per esportazione
Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la nuova disciplina che regolamenta le radiazioni per definitiva esportazione all’estero, introdotta con l’art. 5, comma 1 lett. g), del D. Lgs. n. 98/2017. La sopra citata normativa ha modificato l’art. 103 del Codice della Strada prevedendo che la radiazione per esportazione possa essere effettuata a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta della radiazione.
Si ricorda che le formalità di radiazione per esportazione non saranno accettate, oltre che nel caso in cui risulti iscritto un fermo amministrativo, anche nel caso in cui risultino iscritte ipoteche non scadute, sequestri, pignoramenti.
E’ possibile richiedere preventivamente, al costo di €.6,00, un visura sul veicolo da esportare per verificare l’esistenza di eventuali vincoli.
Per informazioni consulta il sito istituzionale www.aci.it al link