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Quali sono le modalità per annotare al PRA la radiazione per definitiva esportazione all’estero?

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 5 del D.Lgs 98/2017 all’articolo 103, comma 1 del Codice della Strada, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per esportare il veicolo all’estero l’intestatario (o l’avente titolo) è tenuto a chiederne preventivamente la cancellazione dal PRA e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli, restituendo le targhe e la carta di circolazione. Qualora per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato debba circolare su strada, deve necessariamente essere munito del foglio di via e della targa provvisoria (rilasciate in base alle disposizioni dell’articolo 99 del Codice della Strada). la cancellazione può essere disposta solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.